Cassazione Penale, Ordinanza n. 30706/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per reati in materia di stupefacenti. In cassazione l'imputato ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione sulla formazione del consenso al concordato, sostenendo di avere rinunciato il 7 ottobre 2024 all'accordo perché il consenso prestato il 26 gennaio 2024 sarebbe stato viziato, anche alla luce di un impedimento di salute; con il secondo ha censurato il mancato proscioglimento, lamentando che il giudice non avrebbe valutato le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, più in generale, contestando l'esito decisorio e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel concordato in appello, la rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è revocabile, neppure implicitamente, salvo il mancato accoglimento della proposta di pena concordata; ha inoltre osservato che l'impedimento sanitario dedotto consisteva in una frattura alla mano, non incidente sulla sfera psichica. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., così come le censure sulla pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità perde efficacia solo se la proposta di pena concordata non viene accolta; altrimenti non è revocabile neppure implicitamente.
Nel giudizio di cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure fondate sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4; art. 80, comma 2
Costituisce il titolo di reato oggetto della condanna confermata/rideterminata in appello, relativo ad attività associativa in materia di stupefacenti con aggravante.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi attinenti alla responsabilità non è liberamente revocabile, neppure in forma implicita, quando la proposta di pena concordata sia stata accolta.
- In sede di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto le censure che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se si traducono in illegalità della sanzione; non è consentita una rivalutazione di merito del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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