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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11247/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aerea in amministrazione straordinaria aveva agito in revocatoria fallimentare per far dichiarare l'inefficacia di due pagamenti eseguiti nel semestre anteriore all'ammissione alla procedura, in favore di una società che svolgeva attività di handling aeroportuale. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo applicabile l'esenzione speciale prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. 80/2008, che equipara agli atti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. tutti gli atti, pagamenti e garanzie compiuti dalla compagnia nel periodo indicato. Nel ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'esenzione dalla revocatoria sarebbe stata un'eccezione in senso stretto, da allegare e provare a cura del convenuto, e non rilevabile d'ufficio; 2) violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 e dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., perché l'esenzione dovrebbe riguardare solo pagamenti funzionali alla continuità aziendale e ai fini del prestito-ponte, mentre i pagamenti contestati sarebbero stati relativi a prestazioni risalenti e non essenziali; 3) violazione dell'art. 23 l. 87/1953 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per asserita illegittimità costituzionale della disciplina speciale nella parte in cui esclude la revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 realizzi una piena equiparazione legale ai pagamenti esenti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., operando per tutti i pagamenti, atti e garanzie compiuti nel periodo stabilito, senza richiedere la prova di una loro specifica funzionalità alla continuità aziendale né limitazioni ai soli pagamenti successivi o relativi a beni e servizi essenziali. Ha inoltre affermato che la relativa esenzione costituisce un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio dal giudice, non un'eccezione in senso stretto riservata alla parte. Infine, ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma, ritenendo non arbitraria la scelta legislativa, coerente con la finalità di sostenere la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo mediante il prestito-ponte e l'intangibilità dei pagamenti nel periodo di operatività della disciplina speciale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 80/2008

    "tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione"

    Prevede una piena equiparazione legale, ope legis, di tutti gli atti, pagamenti e garanzie compiuti nel periodo indicato a quelli esenti da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., senza necessità di verificare una concreta funzionalità del singolo pagamento a un piano attestato o alla continuità aziendale.

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    È il parametro di comparazione cui la norma speciale rinvia; la Cassazione lo richiama per affermare che l'esenzione opera come se esistesse un piano attestato di risanamento, pur in sua assenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare il rilievo officioso dell'esenzione; la Corte esclude la violazione perché il fatto impeditivo era rilevabile d'ufficio.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La Corte ritiene soddisfatto l'onere di deposito della copia autentica della sentenza notificata telematicamente mediante estrazione cartacea del messaggio PEC e attestazione di conformità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento camerale e al deposito di memorie.

  • art. 23 l. 87/1953

    È la norma processuale invocata per la questione di legittimità costituzionale; la Corte afferma che la questione è ammissibile in cassazione ma infondata nel merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di costituzionalità; la Corte esclude violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza della disciplina speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di costituzionalità; la Corte non ravvisa compressioni illegittime del diritto di difesa.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo di costituzionalità; la Corte ritiene la disciplina coerente con la tutela della continuità aziendale e del servizio pubblico, quindi non irragionevolmente limitativa dell'iniziativa economica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione da revocatoria prevista da una disciplina speciale che equipari genericamente tutti gli atti, pagamenti e garanzie compiuti in un determinato periodo a quelli esenti ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. opera per il solo fatto della loro collocazione temporale, senza richiedere un accertamento giudiziale sulla concreta destinazione del singolo pagamento a un piano di risanamento o alla prosecuzione dell'attività.
  • Quando la norma di legge configura ex lege un fatto impeditivo della revocatoria in termini oggettivi e automatici, il relativo rilievo è qualificabile come eccezione in senso lato e può essere rilevato d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi emersi in causa.
  • Una disciplina speciale di esenzione dalla revocatoria è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza se risulta coerente con una scelta legislativa non arbitraria, finalizzata a preservare la continuità di un servizio pubblico e a rendere effettivo l'intervento finanziario pubblico.
  • Nel giudizio di cassazione è ammissibile riproporre la questione di legittimità costituzionale già disattesa dal giudice di merito, ma la censura è infondata se presuppone un'interpretazione della norma che il suo testo non consente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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