Sentenza n. 1480/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di un esoscopio 3D in 4K in favore dell’impresa controinteressata, con impugnazione degli atti di gara e domanda di subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata, nonché i verbali, la lex specialis, i chiarimenti e, ove già sottoscritto, il contratto, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante subentro. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché difforme dai requisiti minimi previsti dalla lex specialis a pena di esclusione. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso principale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, in conformità alla dichiarazione espressa della ricorrente, ritenendo che il giudice non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire in applicazione del principio dispositivo. Per la medesima ragione ha dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale escludente, divenuto privo di interesse in conseguenza dell’improcedibilità della domanda principale. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, procedendo a una sommaria delibazione del merito processuale. Ha ritenuto che il ricorso principale sarebbe stato irricevibile: la pubblicazione generalizzata degli atti di gara, effettuata il 23 ottobre 2025, costituiva il momento in cui gli atti erano stati messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023 e rappresentava, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., un dies a quo alternativo rispetto alla ricezione della comunicazione prevista dall’art. 90 d.lgs. 36/2023. Il giudice ha escluso che la messa a disposizione degli atti dovesse necessariamente coincidere con la comunicazione ex art. 90, poiché l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «oppure» nell’art. 120 c.p.a. individua un termine di decorrenza alternativo. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento di € 3.000,00 in favore della controinteressata e di € 3.000,00 in favore dell’amministrazione, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
Individua la procedura aperta cui si riferiva la gara per la fornitura dell’esoscopio 3D in 4K.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Rileva ai fini della messa a disposizione degli atti di gara mediante pubblicazione generalizzata.
Disciplina la comunicazione rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara.
Prevede, secondo il TAR, un dies a quo alternativo per il termine di decadenza: la ricezione della comunicazione ex art. 90 oppure il momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d’ufficio all’esame del merito, in ossequio al principio dispositivo.
- L’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse determina, in via conseguenziale, l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente quando anch’esso non conserva un’autonoma utilità processuale.
- In caso di improcedibilità, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, previa sommaria delibazione dell’esito che il giudizio avrebbe avuto se la causa fosse stata esaminata nel merito.
- Nel rito appalti, la pubblicazione generalizzata degli atti di gara, quale momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023, costituisce un dies a quo alternativo rispetto alla ricezione della comunicazione prevista dall’art. 90 d.lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 120 c.p.a.; i due momenti non devono necessariamente essere contestuali.
- L’interpretazione dell’art. 120 c.p.a. come richiedente la contestualità tra messa a disposizione degli atti e comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023 priverebbe di effetto la previsione normativa che, mediante la congiunzione «oppure», contempla un termine di decorrenza alternativo.
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