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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25585/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza e la natura degli interessi spettanti sulla restituzione dell'IVA versata nel 2006-2007 e poi riconosciuta indebitamente: l'Agenzia sosteneva che gli interessi dovessero essere quelli di mora ex art.5 L. 29/1961, decorrenti dalla data della restituzione operata dalla contribuente alla cessionaria (14 aprile 2015), mentre la contribuente aveva chiesto interessi maggiori ritenendoli "compensativi" e computabili secondo la disciplina semestrale dell'art.44 D.P.R. 602/1973 (applicata dalla CTR). La questione centrale è quindi se, in un caso di indebito IVA (imposta indiretta), gli interessi siano moratori ai sensi dell'art.5 L.29/1961 con decorrenza dalla data della domanda di rimborso oppure soggetti al regime semestrale/compensativo dell'art.44 D.P.R. 602/73.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla medesima Corte di grado d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I giudici di legittimità hanno ritenuto che gli interessi sulle somme indebitamente versate a titolo di IVA abbiano natura moratoria ai sensi dell'art.5 L.29/1961 e che, pertanto, la loro decorrenza si calcoli dalla data della domanda di rimborso amministrativa (presentata nel 2009) e non - come aveva retto la CTR - secondo il meccanismo semestrale dell'art.44 D.P.R. 602/73 (disposizione applicabile, per legge, alle sole imposte dirette). Di conseguenza la qualificazione come "compensativa" e l'applicazione dell'art.44 sono state ritenute errate.

Norme richiamate

  • Legge 26 gennaio 1961 n. 29, art. 5

    sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora ... dalla data della domanda di rimborso

    La Corte interpreta l'art.5 come norma speciale applicabile ai rimborsi di imposte indirette (quali l'IVA): gli interessi sono di natura moratoria e decorrono dalla data della domanda di rimborso amministrativa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 44

    per ognuno dei semestri interi, escluso il primo

    Disciplina gli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo di imposte dirette; si applica con meccanismo semestrale e decorrenza diversa da quella prevista per le imposte indirette. La Corte ha escluso la sua applicazione al rimborso IVA perché l'art.44 è riservato alle imposte sui redditi.

  • D.lgs. 18 febbraio 1999 n. 46, art. 19

    Richiama la limitazione di applicazione dell'art.44 alle imposte sui redditi; la Corte lo utilizza per confermare che l'art.44 non è pertinente al caso IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, art. 13

    Consente la presentazione della domanda amministrativa di rimborso; la Corte considera valida la "domanda di rimborso" amministrativa ai fini della decorrenza prevista dall'art.5 L.29/1961.

  • Codice civile, art. 1224 e art. 1284

    La giurisprudenza richiamata e la Corte escludono l'applicabilità analogica del secondo comma dell'art.1224 (risarcimento del maggior danno rispetto agli interessi civili) ai rimborsi di imposte indirette, in presenza di una disciplina speciale (L.29/1961).

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. causa C-38/16)

    La Corte di Cassazione richiama i principi della Corte di Giustizia secondo cui gli Stati membri possono disciplinare condizioni e termini dei rimborsi IVA entro i limiti dei principi dell'UE (effettività, parità di trattamento); ne deriva che l'ordinamento nazionale può prevedere regimi specifici, purché non ostino ai principi dell'Unione.

Massime di principio

  • Per rimborsi IVA (imposte indirette) si applica la disciplina speciale della L.29/1961: gli interessi hanno natura moratoria e decorrono dalla data della domanda di rimborso amministrativa, non dalla data del versamento.
  • L'art.44 D.P.R. 602/1973 e il suo meccanismo semestrale si applicano alle imposte dirette (imposte sui redditi) e non possono essere estesi ai rimborsi di IVA.
  • La presentazione tempestiva di una istanza amministrativa di rimborso è cruciale: essa fa decorrere gli interessi moratori ex art.5 L.29/1961 anche se il definitivo accertamento della non-debito avvenga solo successivamente in sede giudiziaria.
  • La disciplina nazionale in materia di rimborsi IVA deve rispettare i principi UE (neutralità, effettività, parità di trattamento), ma gli Stati membri conservano margine per regole procedurali specifiche.
  • In materia di rimborsi tributari prevale la specialità della normativa fiscale; le regole civili ordinarie sul risarcimento del maggior danno non si applicano automaticamente quando esiste una disciplina tributaria speciale.

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