Cassazione Civile, Sentenza n. 25595/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso delle accise corrisposte per il consumo di gas naturale nella centrale termoelettrica di Celano per il periodo 1.1.2004-31.5.2007; questione principale sulla decadenza biennale del diritto al rimborso prevista dall'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) e sul regime di esenzione previsto dalla Direttiva 2003/96/CE (art. 14, n.1, lett. a) per i prodotti energetici destinati alla produzione di elettricità). Controversia anche circa la compatibilità della disciplina nazionale antecedente al recepimento (legge 448/1998, DPCM applicativi, DPCM 15.01.1999) con la normativa comunitaria e circa il momento iniziale di decorrenza del termine biennale (versamento mensile vs dichiarazione annuale vs pronuncia della Corte di giustizia).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle dogane e ha rigettato il ricorso incidentale della società, confermando in sostanza la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto a Edison il diritto al rimborso per il periodo 29.08.2006-31.05.2007 e aveva dichiarato decaduta la pretensione per il periodo 1.01.2004-28.08.2006. Motivazione principale: la Direttiva 2003/96/CE ha efficacia diretta (così la giurisprudenza comunitaria) e, fino al recepimento nazionale (d.lgs. n. 26/2007), la normativa interna incompatibile va disapplicata; pertanto per il periodo successivo al 29.08.2006 il rimborso è dovuto. Quanto alla decadenza biennale prevista dall'art. 14 TUA, essa decorre, con riferimento agli indebiti oggettivi ab origine, dalla data dei singoli versamenti (ratei/versamenti mensili): perciò le domande relative al periodo anteriore al 29.08.2006 sono tardive. È stata disposta la compensazione delle spese processuali per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2
Il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso di accise, in caso di indebito oggettivo ab origine (pagamento non dovuto), decorre dalla data dei singoli versamenti (ratei/versamenti mensili); solo per l'ipotesi di versamento superiore rispetto al dovuto emerso in sede di dichiarazione annuale il termine decorre dalla dichiarazione.
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003 (art. 14, n.1, lett. a)
Prevede l'esenzione dei prodotti energetici usati per la produzione di elettricità; la Corte ha riconosciuto la natura 'self-executing' (efficacia diretta) della disposizione per il periodo precedente al recepimento nazionale, consentendo ai singoli di opporre tale norma davanti ai giudici nazionali e ottenere il rimborso di imposte incompatibili.
Atto di recepimento della Direttiva 2003/96/CE: ha introdotto in Italia la disciplina compatibile con la direttiva (entrata in vigore dall'1.6.2007), mentre la normativa precedente è stata ritenuta incompatibile e soggetta a disapplicazione per il periodo anteriore.
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 8, comma 5 e comma 4)
art. 8, commi 4 e 5, l. 448/1998
La Corte ha ritenuto che la disciplina invocata dall'Agenzia (comprese le finalità ambientali richiamate da tale legge e dai DPCM) non fosse idonea a soddisfare i requisiti della direttiva per il periodo di riferimento e, in ogni caso, parti rilevanti della previsione (comma 4) erano state abrogate; pertanto la normativa non impediva la disapplicazione.
DPCM 15 gennaio 1999
La previsione di una aliquota agevolata nazionale non è stata ritenuta sufficiente a rendere compatibile la normativa italiana con l'obbligo di esenzione imposto dalla direttiva nel periodo ante-recepimento; quindi non impedisce il diritto al rimborso.
Citato dall'Agenzia in relazione agli effetti della decadenza/prescrizione: nel caso concreto la Corte ha ritenuto le censure connesse non rilevanti per difetto d'interesse e ha fatto prevalere l'interpretazione della decorrenza biennale come stabilita dall'art. 14 TUA.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-226/07 (Flughafen Köln)
C-226/07, sent. 17.7.2008
La Corte di giustizia ha affermato l'efficacia diretta dell'art. 14 della direttiva 2003/96/CE e la possibilità per il singolo di ottenere la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile e il rimborso delle imposte versate nel periodo di mancato recepimento.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-360/05
La Corte ha accertato l'inadempimento dell'Italia per mancato recepimento della Direttiva 2003/96/CE entro i termini, confermando che lo Stato aveva l'obbligo di adottare le misure necessarie e giustificando l'effetto diretto della direttiva nel periodo precedente al recepimento.
Massime di principio
- La Direttiva 2003/96/CE (art. 14, n.1, lett. a) ha efficacia diretta: se uno Stato non la recepisce entro il termine, i soggetti possono invocarla davanti ai giudici nazionali per ottenere la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile e il rimborso delle imposte.
- La disciplina nazionale antecedente al recepimento che risulti incompatibile con la direttiva va disapplicata per il periodo ante-recepimento; eventuali misure nazionali agevolative non automaticamente escludono l'efficacia diretta della direttiva.
- Il termine biennale di cui all'art. 14 TUA per chiedere il rimborso delle accise, quando si tratta di un indebito oggettivo ab origine (imposta non dovuta), decorre dalla data dei singoli versamenti (ratei/versamenti mensili).
- Se il pagamento è invece un versamento anticipato/fraczionato che poi risulta superiore al dovuto a seguito della dichiarazione annuale, il termine biennale decorre dalla data della dichiarazione (diversa situazione rispetto all'indebito oggettivo ab origine).
- In impugnazioni davanti alla Corte di cassazione l'assenza di effettiva soccombenza sostanziale (mancanza di pregiudizio giuridico ottenibile dall'accoglimento del ricorso) può comportare l'inammissibilità di censure per difetto d'interesse.
- In cause analoghe controllare sempre: (a) la data di ciascun versamento; (b) la data della richiesta amministrativa di rimborso; (c) la data di trasposizione nazionale della direttiva; (d) l'esistenza di misure nazionali effettivamente compatibili e vigenti nel periodo contestato.
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