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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25589/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Kuwait Petroleum ha chiesto il rimborso dell'accisa corrisposta su prodotti energetici (gasolio NC 2710 1941 00) utilizzati per la produzione di energia elettrica relativi a periodi del 2006. La questione centrale era se, per il periodo antecedente al recepimento nazionale della Direttiva 2003/96/CE (termine 31.12.2003) e precedente al d.lgs. 26/2007, l'art. 14, par.1, lett. a) della direttiva (esenzione dall'accisa per i prodotti energetici usati per produrre elettricità, salvo facoltà degli Stati di tassare per motivi di politica ambientale) fosse direttamente applicabile e dunque ostasse alla tassazione nazionale, o se invece l'ordinamento italiano avesse già normato la tassazione per finalità ambientali (in particolare art. 8 legge 448/1998) rendendo legittima l'accisa. Altri profili contestati erano l'onere di comunicazione, la presunta traslazione dell'accisa sul prezzo di vendita (ingiustificato arricchimento) e la possibile decadenza biennale del diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (primo motivo) cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto i rimborsi. Decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso introduttivo di Kuwait Petroleum e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (con compensazione delle spese dei giudizi di merito). La Corte ha ritenuto che, sebbene la direttiva 2003/96/CE abbia efficacia diretta, l'ordinamento nazionale già conteneva, per il periodo controverso, disposizioni (in particolare art. 8 legge 448/1998) conformi alla deroga di cui all'art. 14 della direttiva e finalizzate alla tassazione per motivi di politica ambientale, sicché non spettava il rimborso richiesto dalla società.

Norme richiamate

  • Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003 n. 2003/96/CE, art. 14, par.1, lett. a)

    "i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità... Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale..."

    La Corte rileva che la direttiva è dotata di efficacia diretta (self‑executing) dopo il decorso del termine di recepimento; tuttavia la facoltà degli Stati di tassare per motivi ambientali rende compatibile la tassazione nazionale se questa persegue effettiva finalità ambientale.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8

    "Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica... le aliquote della accise sugli oli minerali sono rideterminate..."

    La Corte interpreta l'art. 8 come norma nazionale che già, per il periodo in contestazione, introduce un meccanismo di tassazione o modulazione delle accise per finalità ambientali compatibile con la deroga prevista dalla direttiva, giustificando la tassazione degli oli minerali usati per produrre elettricità.

  • Decreto legislativo 19 novembre 1995, n. 504, art. 14, comma 2

    "l'accisa era rimborsata quando risultava indebitamente pagata e che il rimborso doveva essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"

    La norma stabilisce il termine biennale per la richiesta di rimborso: principio applicabile al caso se non incompatibile con norme comunitarie; la Corte ha ritenuto la disciplina pertinente e disciplinata dal diritto interno.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26

    norma di recepimento della Direttiva 2003/96/CE, adottata tardivamente rispetto al termine del 31.12.2003

    La tardiva trasposizione è rilevante per valutare l'applicabilità diretta della direttiva nel periodo anteriore al d.lgs.; nondimeno la Corte valuta anche le disposizioni nazionali antecedenti per verificare l'eventuale esercizio della facoltà di tassazione per finalità ambientali.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-226/07 Flughafen Köln/Bonn)

    "la disposizione della direttiva... aveva effetto diretto nell'ambito di una controversia tra il singolo e le autorità doganali"

    La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza della sentenza comunitaria sul carattere di efficacia diretta della direttiva, ma richiama anche che lo Stato può avvalersi della facoltà di tassare per finalità ambientali se tale finalità è prevista in norme nazionali.

Massime di principio

  • La direttiva comunitaria dotata di efficacia diretta può essere fatta valere dal contribuente se lo Stato non ha adottato misure conformi entro il termine; tuttavia, se nell'ordinamento nazionale esistono norme antecedenti e interpretabili come espressione della finalità ambientale consentita dalla direttiva, la tassazione nazionale può ritenersi legittima.
  • Il giudice nazionale deve verificare sia l'effetto diretto della norma comunitaria sia la compatibilità delle norme interne: quando una norma interna persegue chiaramente finalità ambientali (anche se anteriore), essa può giustificare l'esercizio della deroga prevista dalla direttiva.
  • In controversie sui rimborsi d'imposta occorre documentare la materialità del pagamento e l'assenza di trasferimento dell'onere (traslazione) su terzi; l'assenza di prova sul passaggio dell'onere può ostare al riconoscimento del rimborso.
  • Gli oneri procedurali e i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale (es. termine biennale per chiedere il rimborso) restano rilevanti salvo inconciliabilità con il diritto comunitario; le eccezioni procedurali non saranno automaticamente annullate dalla mera esistenza di una direttiva.
  • In casi analoghi il percorso pratico è: verificare se la direttiva è self‑executing per il periodo controverso; controllare se esistono norme nazionali conformi che giustificano la tassazione per finalità ambientali; valutare la prova della traslazione dell'imposta e il rispetto dei termini procedurali per il rimborso.

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