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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25588/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso per revocazione ritenendo provata la ricezione dell'atto il 22/11/2010 (timbro UNEP e certificazione dell'UNEP di Napoli), per cui l'originario ricorso per cassazione è ammesso. Esaminato il merito del ricorso per cassazione (sui profili relativi all'esenzione ILOR e al computo degli "addetti"), la Corte rigetta il ricorso per cassazione come infondato. Spese compensate.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte (n. 20049/2014) per errore di fatto: la Corte aveva ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione (spedito il 23/11/2010), mentre sul frontespizio risultava timbro UNEP con data 22/11/2010; la parte deduceva che il timbro prova la tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario e chiede la revoca. In seguito l'originario ricorso per cassazione (su questioni di merito relative all'esenzione ILOR ex art. 115 lett. e-bis D.P.R. 917/1986 in relazione al numero di "addetti" e alla possibilità di computare i soci, anche accomandanti, come addetti) è stato riammesso per essere esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione sulla base della certificazione UNEP attestante la data di ricezione dell'atto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura per violazione di norma su materia tributaria (erronea applicazione/interpretazione dell'art. 115 lett. e-bis DPR 917/1986)

  • art. 360 n. 5 c.p.c. (nella versione ratione temporis)

    Richiamato per la censura di motivazione insufficiente/contraddittoria circa punto decisivo (numero degli addetti e valutazione dei soci)

  • art. 115 lett. e) bis D.P.R. n. 917/1986

    Norma sull'esenzione dall'IR (ILOR) per imprese familiari con numero di addetti non superiore a tre; la Corte interpreta che, nella società in accomandita semplice, la qualifica di socio accomandante non esclude automaticamente il computo come "addetto" se il socio presta attività lavorativa senza assunzione di funzioni gestionali

  • art. 116 lettera A) D.P.R. n. 1229/1959

    Obbligo dell'ufficiale giudiziario di tenere un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso; giustifica la rilevanza probatoria del timbro/registrazione UNEP

  • Cass. S.U. n. 14294/2007

    Precedente citato per il principio secondo cui il timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sul documento è prova della tempestiva consegna e, se contestato, la sua efficacia probatoria viene meno salvo esibizione di idonea certificazione dell'ufficiale

  • Sezioni Unite n. 6070/2013

    Richiamata in tema di integrazione del contraddittorio: i soci possono essere considerati successori della società cessata e quindi vanno evocati in giudizio

  • Cass. V n. 8298/2003 (e seguenti n. 13908/2008, n. 14856/2008)

    Precedenti richiamati sul punto che il socio accomandante può essere considerato addetto quando effettivamente presta attività non gestionale; non basta la mera qualifica societaria per escluderlo dal conteggio degli addetti

Massime di principio

  • Il timbro apposto dall'UNEP sul frontespizio dell'atto costituisce prova utile della data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario; se la controparte contesta tale rilevazione, il ricorrente deve esibire la certificazione rilasciata dall'UNEP o altro documento ufficiale a conferma
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è percorribile quando emergono elementi documentali nuovi o non valutati che dimostrino l'errore percettivo sulla data o su fatti decisivi
  • In materia tributaria, l'esenzione prevista dall'art. 115 lett. e-bis DPR 917/1986 richiede un'analisi fattuale: la qualifica formale di socio (anche accomandante) non esclude automaticamente il suo computo fra gli "addetti" se il socio svolge effettiva attività lavorativa non gestionale
  • Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è centro di rinnovazione del merito: può verificare la correttezza giuridica e la motivazione del giudice di merito, ma non sostituirsi alla sua valutazione delle prove; le contestazioni sulla valutazione fattuale sono in gran parte sindacabili solo se vi è vizio di motivazione
  • Quando una società è cessata, per regolarità del contraddittorio è spesso necessario notificare anche i soci (successori) e integrarli nel processo se richiesto dalle norme o dalla giurisprudenza di legittimità
  • In caso di esito favorevole alla revocazione e successivo rigetto del merito, è possibile la compensazione delle spese processuali tra le parti

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