Cassazione Penale, Sentenza n. 39566/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che, pur avendo annullato due capi di imputazione in via parziale, ha confermato la custodia cautelare in carcere per il resto delle contestazioni (reati, anche associativi, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) censura sulla gravità indiziaria e sulla stabilità dell'adesione al sodalizio, sostenendo che il suo arresto dell'8 luglio 2023 avrebbe interrotto ogni rapporto e dunque non vi fosse adesione stabile; (2) contestazione dell'applicazione dell'aggravante della transnazionalità sostenendo mancanza di elementi sull'esistenza di collaborazioni con sodalizi esteri e sulla consapevolezza del ricorrente; (3) contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 291-ter, comma 2, lett. e) del dPR n. 43/1973 (uso di disponibilità finanziarie in stato estero non parte alla Convenzione di Strasburgo), per assenza di prova della conoscenza da parte del ricorrente; (4) mancata motivazione sulla necessità della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, di carattere rivalutativo dei fatti e quindi non idonei in Cassazione. Sul merito valutativo il Collegio ha confermato la fondatezza delle conclusioni del Tribunale del riesame: la partecipazione del Catalano al sodalizio risultava consolidata prima del suo arresto (indici probatori quali accompagnamento di Li Causi, partecipazione all'incontro con Bartolotta e lettura/decrittazione di una missiva organizzativa), la qualificazione della transnazionalità è stata ritenuta applicabile in quanto aggravante di natura oggettiva estendibile ai partecipanti e desumibile dalla quantità e provenienza del tabacco; analogamente l'aggravante di cui all'art. 291-ter(2)(e) è stata ritenuta applicabile (Tunisia non ha ratificato la Convenzione), e la misura detentiva è stata considerata necessaria per l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la sua liberazione.
Norme richiamate
dPR n. 43 del 1973, art. 291-ter, comma 2, lett. e)
L'aggravante è considerata di natura oggettiva e, pertanto, può essere estesa a tutti i partecipanti al reato; applicata nel caso perché la provenienza del tabacco (Tunisia) e le consistenti quantità rendevano ragionevole ritenere l'impiego di disponibilità finanziarie in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94
Richiamato in relazione agli adempimenti per le comunicazioni successive alla decisione (comunicazioni di cancelleria), senza incidenza sostanziale sul merito
Massime di principio
- La Corte di legittimità non ammette ricorsi che siano sostanzialmente rielaborazioni dei fatti già valutati: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale degli elementi di fatto sono, di regola, inammissibili.
- Le aggravanti di natura oggettiva (es. transnazionalità; utilizzo di disponibilità finanziarie in Stati non parte di specifiche convenzioni) possono essere estese a tutti i partecipanti al reato quando gli elementi fattuali rendono plausibile la loro applicazione, anche se non è provata una relazione diretta con enti stranieri specifici.
- Un arresto intervenuto durante l'attività criminosa non esclude automaticamente la sussistenza di una adesione stabile al sodalizio se vi sono elementi precedenti e successivi che dimostrano l'integrazione e l'importanza del soggetto nell'organizzazione (es. partecipazione a incontri organizzativi, attività di coordinamento o comunicazioni durante la detenzione).
- Nella valutazione della misura cautelare conta la capacità del soggetto di mantenere contatti e influenze anche indirette; ruolo eminente nell'organizzazione, elevate quantità trafficate e pluralità di contatti internazionali possono giustificare la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
- Chi impugna con argomentazioni fondate principalmente sulla ricostruzione alternativa dei fatti rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie: è opportuno concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto o su vizi motivazionali specifici e non su mera riconsiderazione probatoria.
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