Cassazione Penale, Sentenza n. 12197/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la sostituzione della misura cautelare carceraria per i reati di partecipazione a associazione mafiosa "storica" e tentata estorsione pluriaggravata. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione nella valutazione del pericolo cautelare, sostenendo che i fatti erano risalenti nel tempo e che non era stata adeguatamente considerata la lunga detenzione subita dal ricorrente, elementi che avrebbero dovuto portare alla rivalutazione e alla sostituzione della custodia.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che, nell'ambito dell'appello cautelare, il tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione della misura e non quello intercorso tra la consumazione del reato e l'applicazione stessa; inoltre, essendo il reato contestato riconducibile a una "mafia storica", opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, che può essere superata solo con prove indicative del completo recesso del soggetto dal sodalizio. Nel caso di specie non sono emersi elementi tali da neutralizzare tale presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di trasmissione al direttore dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; menzionata come regola procedurale sull'istruzione del ricorso.
Norma generale sui presupposti della misura cautelare; il ricorrente denunciava la sua violazione lamentando mancata valutazione della distanza temporale dai fatti, ma la Corte ha ritenuto che, per i reati di mafia storica, la speciale presunzione di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulle regole generali di cui all'art. 274.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica che il "tempo silente" dalla commissione del reato è valutabile dal giudice che dispone la misura; la Corte ha specificato che tale valutazione non è richiesta in termini analoghi al giudice del riesame o dell'appello cautelare, per i quali rileva soprattutto il tempo dall'applicazione della misura.
Norma sulla revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ha richiamato che per tali rimedi il tempo pertinente è quello trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una doppia presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere) per i reati di associazione mafiosa. La Corte ha interpretato questa norma come prevalente e speciale rispetto all'art. 274, imponendo che, in assenza di elementi concreti che dimostrino il recesso del soggetto dall'associazione "storica", la custodia cautelare debba essere ritenuta necessaria.
Richiamata come modifica rilevante al regime processuale delle misure cautelari; la giurisprudenza e la Corte l'hanno tenuta presente nel riaffermare la portata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
Prevede che la parte privata soccombente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata alla parte che ha proposto il ricorso rigettato.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Stabilisce gli adempimenti dovuti in caso di provvedimento che non dispone la rimessione in libertà, compresa la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; il provvedimento dispone la trasmissione di copia al direttore per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare o nel riesame la tempistica rilevante per valutare la persistenza delle esigenze cautelari è il periodo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, non il tempo intercorrente tra la commissione del reato e la misura stessa.
- Quando il reato contestato è partecipazione ad una "mafia storica" si applica la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); il giudice può superarla solo mediante prove concrete e indicative del completo disimpegno del soggetto dall'associazione.
- La presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulle regole generali di valutazione del pericolo cautelare (art. 274 c.p.p.), con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale del giudice quando si procede per mafie storiche.
- Il mero decorso del tempo tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi positivi che attestino la rottura dei legami con l'associazione criminale.
- In situazioni analoghe il difensore deve proporre e documentare elementi concreti e nuovi (es. prova di recesso effettivo, cooperazione, mutamento oggettivo delle dinamiche associative) per scalfire la presunzione e ottenere la sostituzione della misura cautelare.
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