Cassazione Penale, Sentenza n. 8940/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Soloperto: censura di tardività/invalidità della nuova contestazione in udienza (richiamo agli artt. 516, 517 e 522 c.p.p.), critica sulla valutazione della prova (affidamento esclusivo sulla dichiarazione della persona offesa), richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto (ipotesi di percosse ex art. 612 c.p.), contestazione dell'aggravante per uso d'arma (art. 628, comma 3, n.1 c.p.) e doglianze rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (artt. 62-bis, 133 c.p.). Bevilacqua: nullità per violazione dell'art. 384 (uso di verbali di sommarie informazioni senza gli avvisi di cui all'art. 199, comma 2 c.p.p.), critica della valutazione probatoria delle sue dichiarazioni e censura del rigetto delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte delle censure dei ricorrenti, affermando principi giurisprudenziali relativi alla possibilità del Pubblico Ministero di formulare nuove contestazioni anche nel dibattimento purché siano rispettati i diritti di difesa (art. 519 c.p.p. come garanzia). Per Soloperto: rigettati i motivi relativi a tardività, valutazione della prova, riqualificazione del fatto e determinazione della pena; invece è stato accolto il motivo relativo all'aggravante per uso dell'arma (art. 628, comma 3, n.1 c.p.) ritenuta non adeguatamente provata: la sentenza è annullata limitatamente a tale aggravante e rimessa alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame su quel punto. Per Bevilacqua: i primi due motivi sono dichiarati inammissibili o aspecifici (non dedotti in appello o rimessa a rivalutazione di merito non consentita in cassazione), mentre è accolto il terzo motivo relativo al mancato adeguato esame delle attenuanti generiche; la sentenza è annullata con rinvio per nuovo esame sulla determinazione delle attenuanti generiche. È inoltre dichiarata l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2 c.p.p., poiché gli annullamenti non riguardano l'accertamento della responsabilità.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
regola le modifiche dell'imputazione: la Corte conferma che nuove contestazioni possono essere formulate anche dopo l'apertura del dibattimento se non viene compromesso il diritto di difesa
art. 517 cod. proc. pen.
riguarda contestazioni concorrenti o circostanze aggravanti: la giurisprudenza permette contestazioni successive sulla base di atti già acquisiti nelle indagini, senza automatica nullità
art. 519 cod. proc. pen.
garantisce il diritto di difesa mediante il termine per prepararsi: funziona come presidio a fronte della modifica dell'imputazione in dibattimento
art. 522 cod. proc. pen.
richiamato nella doglianza sulla nullità della sentenza per vizi di contestazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 519
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
aggravante per uso di arma: la Corte ha osservato che tale aggravante deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio; nel caso concreto la prova è risultata insufficiente e la statuizione sull'aggravante è stata annullata
art. 629 c.p.
norma sul reato di estorsione/tentata estorsione: la Corte ha confermato che la qualificazione dei fatti è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo palese illogicità
art. 612 c.p.
reato di percosse/lesioni: contestato dalla difesa come possibile riqualificazione, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione concreta della natura della condotta sia decisione di merito non riaperta in cassazione
art. 62-bis e art. 133 c.p.
attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice deve motivare chiaramente il diniego delle attenuanti; per Bevilacqua la motivazione è risultata insufficiente e si è disposto il rinvio
art. 384 cod. proc. pen.
riguarda l'utilizzo di atti formati fuori dal processo: la censura di Bevilacqua su questo punto è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello secondo l'art. 606 c.p.p.
art. 199, comma 2 cod. proc. pen.
avvisi al teste/parte prima delle sommarie informazioni: la mancata deduzione in appello ha reso inammissibile la doglianza in cassazione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
limiti di deducibilità delle censure in cassazione: questioni non dedotte in appello sono inammissibili per cassazione
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
dispone l'irretrattabilità dell'affermazione di responsabilità quando le annullamenti non investono la pronuncia di colpevolezza: la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità delle condanne restanti
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può formulare o modificare contestazioni anche in dibattimento, anche sulla base di atti già acquisiti nelle indagini preliminari: la legittimità di tale modifica va valutata alla luce del mantenimento effettivo del diritto di difesa (es. possibilità di chiedere termini, nuove prove o riti alternativi).
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera del compendio probatorio: i giudici di legittimità verificano la logicità e la conformità alla legge della motivazione, non la migliore ricostruzione dei fatti, salvo manifeste contraddizioni o violazioni di legge.
- Le aggravanti (come l'uso dell'arma) devono essere provate con un livello di certezza compatibile con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; motivazioni generiche o salti logici su elementi indiziari possono determinare l'annullamento limitato della qualificazione aggravante.
- Le nullità o violazioni formali riferite a notifiche o avvisi (es. art. 199 c.p.p.) devono essere tempestivamente dedotte in appello per essere valutate in cassazione; questioni non sollevate in appello sono generalmente inammissibili in cassazione (art. 606 c.p.p.).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare chiaramente i motivi della scelta e il prevalere di un parametro valutativo rispetto ad altri; l'omissione o l'argomentazione insufficiente può portare all'annullamento con rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →