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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40817/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 10/06/2025 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita dalla ricorrente in regime di arresti domiciliari per 160 giorni (04/11/2022-12/04/2023). La ricorrente ha articolato quattro motivi: inosservanza e/or erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata considerazione delle carenze investigative e delle allegazioni difensive; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto a circostanze documentate (es. assenza di eventi "Gorillas" in alcuni periodi, presenza a Parigi, restrizioni da lockdown e impossibilità di contatti); travisamento della prova per aver valorizzato una semplice contiguità ambientale e frequentazioni con un coindagato; errore materiale nel dispositivo relativo alla condanna alle spese in favore del M.E.F., in contrasto con la motivazione che rilevava la non partecipazione del M.E.F. all'udienza in camera di consiglio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua parte essenziale, ritenendo infondati i primi tre motivi: la Corte territoriale aveva correttamente valutato la condotta extraprocessuale della ricorrente (importazioni e acquisti ripetuti di GBL e organizzazione/partecipazione ad eventi collegati allo spaccio) come rilevante ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione per colpa grave. Tuttavia il quarto motivo è stato accolto: la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del M.E.F., provvedimento ritenuto refuso perché in contrasto con la motivazione che affermava la mancata partecipazione del M.E.F. all'udienza. Il ricorso è quindi rigettato nel resto; non si procede alla liquidazione delle spese a favore del M.E.F.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Distinzione tra "ingiustizia sostanziale" (richiede proscioglimento o decisione favorevole di merito) e "ingiustizia formale" (può sorgere per illegittimità originaria della misura). La riparazione è esclusa se il richiedente ha dato causa o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave; il comma 2 può operare anche se l'accertamento è avvenuto con decisione irrevocabile in sede di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    (presupposti per l'adozione della misura cautelare)

    Stabilisce i requisiti per l'adozione della custodia cautelare; l'eventuale mancanza originaria di tali presupposti rileva ai fini dell'ingiustizia formale, ma non impedisce l'esame della condotta del ricorrente come possibile motivo ostativo alla riparazione

  • art. 280 cod. proc. pen.

    (mantenimento della misura e sue ragioni)

    Rilevante per valutare le condizioni di persistenza della misura cautelare nel tempo e per verificare se la misura fosse legittima sin dall'origine o mantenuta per elementi successivi

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Individua i motivi di cassazione invocati (travisamento della prova, errore materiale, vizio di motivazione) e il derimere delle censure sul piano formale e motivazionale

  • art. 92 cod. proc. civ.

    richiamato analogicamente nella motivazione della Corte d'appello

    Il principio di compensazione delle spese civili è stato evocato analogicamente dalla Corte territoriale; la Cassazione ha invece ritenuto che non potesse essere applicato in presenza di refuso dispositiva e di mancata partecipazione del M.E.F.

Massime di principio

  • La semplice assoluzione o proscioglimento non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice valuta se il richiedente abbia concorso a causare la misura con dolo o colpa grave.
  • La valutazione della colpa grave è prospettica (ex ante) e deve comparare la condotta effettiva del richiedente con le ragioni che hanno determinato l'intervento cautelare; non è un nuovo giudizio sul merito penale, ma un esame autonomo della condotta che possa avere ingenerato la falsa apparenza di illiceità.
  • Condotte extraprocessuali (es. acquisiti ripetuti e consistenti di stupefacenti, organizzazione/partecipazione ad eventi collegati al traffico) e "frequentazioni ambigue" possono integrare colpa grave ostativa alla riparazione se adeguatamente motivate e correlate all'intervento dell'autorità.
  • Non è consentito al giudice della riparazione riesaminare liberamente le indagini iniziali sostituendo la propria valutazione a quella del giudice di merito; l'accertamento si fonda sugli elementi risultanti dal processo e sulla condotta della richiedente come emersa nel giudizio penale.
  • Errori materiali o contraddizioni tra motivazione e dispositivo (es. statuizione sulle spese in presenza di mancata partecipazione della parte resistente) possono essere rettificati in sede di legittimità; la correzione può consistere nell'annullamento senza rinvio della parte affetta da refuso.
  • La partecipazione (effettiva) del Ministero resistente alle fasi decisionali incide sulla decisione circa le spese: se non ha compiuto attività difensive significative, la Corte può escludere la condanna alle sue spese.

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