Cassazione Civile, Ordinanza n. 05742/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalle parti, notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando integralmente le spese di cassazione e rilevando che la declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da procedure di progressione verticale riservate al personale interno di un ente regionale, bandite ed espletate in applicazione di norme successivamente dichiarate illegittime e annullate dal giudice amministrativo. La Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello della Regione e rigettato le domande dei dipendenti. In particolare, ha ritenuto che l'inquadramento definitivo dei dipendenti ammessi con riserva non derivasse dalla procedura originaria, bensì da una successiva norma regionale di salvaguardia; ha quindi affermato che la decorrenza economica dell'inquadramento dovesse partire dalla sottoscrizione del contratto individuale e dalla immissione nella nuova posizione funzionale. Ha inoltre osservato che il maggior impegno lavorativo posto a base della richiesta di trattamento più elevato era stato svolto solo dopo la stipula dei contratti individuali e che la norma statale richiamata dai ricorrenti riguardava un periodo decennale di lavoro prestato in forza del contratto, periodo che nel caso concreto non risultava maturato alla data rilevante. Avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in data 22 gennaio 2024 hanno rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
prima dell’adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale e risulta sottoscritta personalmente e notificata alla controparte.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 11, comma 6 sexies, d.l. n. 216/2011
La norma è stata richiamata dalla Corte territoriale nel senso che il periodo rilevante è un decennio di lavoro prestato in forza del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi.
- Per l'efficacia della rinuncia al ricorso è necessario che essa intervenga prima dell'adunanza camerale e risulti ritualmente sottoscritta e notificata.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, il processo si chiude senza decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, il giudice può compensare integralmente le spese e non applicare l'ulteriore contributo unificato nei termini indicati dalla norma richiamata.
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