Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (amministratore unico della Ironstyle s.r.l., fallita) lamentando: 1) nullità del capo di imputazione per genericità, indeterminatezza e per una successiva integrazione/precisazione in udienza preliminare che avrebbe modificato radicalmente l'accusa; 2) omissione di esame del motivo di appello relativo all'incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall.; 3) mancata derubricazione in bancarotta semplice e mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., con riferimento alla finalità di tutela della continuità aziendale e alla natura del trasferimento di somme alla società Idea
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua sostanza (ha confermato la correttezza della decisione della Corte di appello e del GUP quanto alla qualificazione della condotta e all'insussistenza delle censure sulla motivazione), ritenendo infondati i motivi relativi alla genericità dell'imputazione, alla derubricazione e alla concessione dell'attenuante. Tuttavia la Suprema Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., perché nel frattempo la Corte costituzionale (sent. n. 222/2018) aveva dichiarato l'illegittimità della previsione della misura fissa; pertanto la misura non può rimanere prefissata e deve essere rimodulata ex tunc dal giudice di rinvio applicando i criteri dell'art. 133 cod. pen. Per il resto la condanna (pena principale di anni 1 e mesi 8) è stata confermata
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fall.
La previsione della misura fissa delle pene accessorie è stata ritenuta, nella parte pertinente al caso, illegittima in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018; di conseguenza la durata delle pene accessorie deve essere determinata ex tunc dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva una durata fissa delle pene accessorie fallimentari; decisione applicabile ex tunc al processo in corso
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha stabilito che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della misura fissa, le pene accessorie devono essere determinate concretamente dal giudice di rinvio in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; la valutazione è di merito e pertanto spetta al giudice del rinvio
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)
Ha chiarito i poteri/doveri del Giudice dell'udienza preliminare di fronte a imputazioni generiche o difformi: il GUP deve, se del caso, invitare il pubblico ministero a precisare l'imputazione e può trasmettere gli atti al PM per il nuovo esercizio dell'azione penale solo dopo aver dato tale possibilità; l'invito del GUP a precisare l'imputazione è uno strumento corretto e previsto
Regola la possibilità per il giudice, in udienza preliminare, di ottenere dal pubblico ministero la precisazione dell'imputazione (anche in caso di contestazione di fatto diverso o di reato concorrente)
art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (applicazione analogica)
Può essere applicato per giustificare la trasmissione degli atti al pubblico ministero per un nuovo esercizio dell'azione penale qualora il PM non provveda a colmare le lacune dell'imputazione
art. 124, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta il dovere per i magistrati di osservare le norme processuali; giustifica l'obbligo del PM di conformarsi alle indicazioni del GUP
art. 219, comma 3, legge fall.
Prevede la circostanza attenuante connessa all'entità del danno (danno lieve); la Corte territoriale ha ritenuto che l'entità del sottratto non consentiva di riconoscere la lieve entità del danno, giustificando il rigetto dell'attenuante
art. 217 legge fall.
La fattispecie di bancarotta semplice può operare anche a titolo di colpa; la presenza del dolo non esclude in astratto la possibilità di riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto sufficientemente provato il dolo depauperativo
Criteri che il giudice deve seguire per determinare la pena (e, mutatis mutandis, per la concreta determinazione delle pene accessorie dopo la rimozione della misura fissa); il giudice di rinvio dovrà motivare la misura scelta richiamando tali criteri
Massime di principio
- La richiesta del GUP al pubblico ministero di precisare o integrare il capo di imputazione in udienza preliminare è procedimento valido e richiesto a tutela del contraddittorio; non determina automaticamente nullità se il PM adempie e l'imputato è presente
- Se la modifica/precisazione del capo di imputazione avviene in udienza e l'imputato è presente, la mancata notifica separata del verbale non è di per sé invalidante; se l'imputato fosse assente l'integrazione va comunicata al difensore
- Le censure di genericità dell'imputazione devono essere specifiche e dimostrate: l'esistenza di imprecisioni formali può essere sanata tramite le precisazioni richieste dal GUP senza che ciò comporti automaticamente l'annullamento dell'imputazione
- Dopo una pronuncia di incostituzionalità che elimina una misura fissa di pena accessoria, la determinazione della durata spetta al giudice di rinvio che deve applicare i criteri dell'art. 133 cod. pen.; la questione è di merito e non rientra nel sindacato di legittimità della Cassazione
- Per ottenere la derubricazione del reato (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) in sede di gravame o Cassazione occorre formulare censure chiare e circostanziate, non generiche; la valutazione sulla sussistenza del dolo è questione di fatto che il giudice di merito decide con motivazione che la Cassazione valuta solo per vizi logico-giuridici
- La concessione di attenuanti legate all'entità del danno (art. 219, comma 3 legge fall.) dipende dal giudizio sul quantum del pregiudizio ai creditori: affermazioni generiche del difensore senza precisa contestazione del dato di fatto sono difficilmente efficaci in Cassazione
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