Cassazione Penale, Sentenza n. 30676/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per fatti ascritti all'imputato (lesioni personali aggravate e qualificazione della condotta come rapina). Venivano dedotti: 1) motivazione insufficiente perché durante il dibattimento sarebbe emersa la possibilità che vittima e aggressore si conoscessero e che l'azione fosse diretta all'esazione di un credito, non a un profitto ingiusto; 2) violazione e falsa applicazione della legge penale per non aver distinto correttamente tra rapina/estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.), sostenendo che l'agente avrebbe agito come titolare di un credito; 3) in subordine, eccezione di inammissibilità per manifesta genericità e infondatezza dei motivi e mancato confronto con la motivazione delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, integrata con quella del giudice di primo grado, fosse chiara, logica e congrua: le dichiarazioni della persona offesa sono apparse costanti e attendibili, corroborate da referti ospedalieri che documentavano la gravità delle lesioni (anche perdita di un incisivo). La Corte ha escluso che emergesse una plausibile e ragionevole convinzione dell'agente di esercitare un diritto (condizione necessaria per la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p.), per cui la qualificazione come rapina è stata ritenuta corretta. Per la genericità e l'inaffidabilità delle censure, la Cassazione non ha proceduto a una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la forma sintetica con cui dovevano essere esposti i motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato rispetto ai criteri di ammissibilità procedurale
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi che consentono la censura in Cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non rientrassero nei profili utilizzabili per la riforma in sede di legittimità
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità per motivi manifestamente infondati o generici; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
Richiamata nell'ambito delle regole sull'impugnazione e i relativi termini/forme; utilizzata per valutare l'ammissibilità del ricorso
Richiamata in relazione alle conseguenze processuali dell'inammissibilità dell'impugnazione
Disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; la Corte ha precisato che per configurarlo serve la ragionevole convinzione di esercitare un diritto, non una mera ipotesi soggettiva, e ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto nel caso concreto
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti quando la motivazione delle decisioni di merito è coerente, logica e fondata su prove ritenute attendibili; i ricorsi che chiedono una rivalutazione della capacità probatoria sono normalmente inammissibili
- Per qualificare una condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è necessaria una convincente e razionale percezione del diritto da parte dell'agente; una mera ipotesi o presunta pretesa di credito non basta a escludere la sussunzione nella fattispecie di rapina o estorsione
- La consistenza e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, se corroborate da elementi oggettivi (referti medici, riscontri), possono legittimare la qualificazione della condotta come rapina e la condanna dell'imputato
- I motivi di cassazione devono essere specifici, fondati e ricondotti alle fattispecie previste dall'art. 606; censure generiche o prive di confronto con la motivazione delle corti di merito sono spesso dichiarate inammissibili
- Presentare ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende
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