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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34459/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e la propria buona fede nella gestione dei beni della procedura concorsuale; la Corte ha però ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con il dato decisivo, emerso in sentenza, secondo cui l'imputato aveva venduto un'autovettura pochi giorni dopo essere stato sentito dalla curatrice e aveva dichiarato di non conoscere l'esistenza dei veicoli della fallita. Il ricorso si risolveva, secondo la Corte, in una richiesta di mera rilettura del merito, non consentita in cassazione in presenza di doppia conforme, senza indicare travisamenti probatori. Il secondo motivo censurava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, perché la motivazione di merito aveva valorizzato precedenti penali, scarsa collaborazione processuale e particolare intensità del dolo, escludendo la prevalenza in modo non illogico e insindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e volto solo a ottenere una rivalutazione del merito, inammissibile in presenza di una decisione conforme dei giudici di merito; ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione della distrazione dei beni e della mala fede dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante della pluralità di fatti di bancarotta era stato motivato con elementi concreti e non arbitrari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per la valutazione della prova e della motivazione di merito, nel senso che il ricorso non può limitarsi a chiedere una rilettura degli elementi fattuali.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di comparazione con l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in via riferita ai precedenti penali valorizzati dalla Corte di appello nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 216 l. fall.

    Norma sostanziale di riferimento per i fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale oggetto di conferma in appello.

  • art. 217 l. fall.

    Richiamato nel riferimento alla pluralità di fatti di bancarotta e al trattamento sanzionatorio, secondo la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura del fatto e della prova.
  • In presenza di doppia conforme, non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del merito se non si deduce specificamente il travisamento di elementi probatori decisivi.
  • La ricostruzione della mala fede e del dolo specifico dell'agente può essere desunta da condotte concrete incompatibili con la buona fede, purché la motivazione di merito sia logica e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • La motivazione che giustifica il diniego della prevalenza delle attenuanti può fondarsi su precedenti penali, scarso comportamento collaborativo e intensità del dolo, senza necessità di formule sacramentali.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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