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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21953/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una precedente decisione di merito con cui era stata dichiarata l'inefficacia ex art. 67, primo comma, n. 2, l.f. di una cessione di credito del 25 maggio 2016, con condanna alla restituzione di somme in favore del fallimento. Le società interessate hanno poi sostenuto che tale sentenza d'appello fosse in contrasto con un diverso giudicato formatosi su una sentenza della medesima Corte d'appello di Bologna. Per questo hanno proposto revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d'appello del 26 gennaio 2021. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che il giudicato invocato si fosse formato solo successivamente alla pronuncia revocanda. Con il ricorso per cassazione le società hanno denunciato violazione degli artt. 112, 336, 337, 324, 345, 395, n. 5, c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che, ai fini della revocazione per contrasto di giudicato, sarebbe sufficiente che il giudicato esistesse al momento della decisione sulla revocazione, anche se successivo alla sentenza revocanda; hanno inoltre sostenuto che il giudicato esterno avrebbe dovuto essere rilevato anche d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno sia anteriore alla sentenza impugnata per revocazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d'appello secondo cui la revocazione per contrasto di giudicato non è proponibile quando il giudicato esterno si sia formato solo dopo la pubblicazione della sentenza revocanda. Poiché la sentenza asseritamente contrastante è divenuta definitiva il 13 aprile 2021, mentre la sentenza impugnata per revocazione era stata pubblicata il 26 gennaio 2021, mancava il presupposto temporale necessario per l'art. 395, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando la parte ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dando atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.f.

    norma richiamata solo per descrivere la precedente declaratoria di inefficacia della cessione di credito oggetto del giudizio di merito

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    la revocazione per contrasto di giudicato è esperibile solo se il giudicato esterno è anteriore alla sentenza revocanda; non basta che esista al momento della decisione sulla revocazione

  • art. 112 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso unitamente ad altre disposizioni processuali

  • art. 324 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso in tema di giudicato formale

  • art. 336 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso in tema di effetti della riforma/impugnazione

  • art. 337 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso in tema di rilevanza del giudicato e rapporti tra giudizi

  • art. 345 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso

  • art. 2909 c.c.

    norma evocata per fondare l'efficacia del giudicato sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata quale vizio processuale dedotto in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e la trattazione camerale

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    base della condanna della parte ricorrente a una somma equitativa per abuso del processo/lite temeraria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La revocazione per contrasto di giudicato ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone necessariamente che il giudicato esterno sia già formato prima della pubblicazione della sentenza da revocare; se il giudicato si forma dopo, il rimedio non è la revocazione ma, se ne ricorrono i presupposti, il ricorso per cassazione.
  • Il giudicato esterno non può essere trattato come mera condizione dell'azione di revocazione: esso integra un presupposto sostanziale del rimedio straordinario, la cui mancanza temporale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il contrasto tra decisioni deriva da un giudicato sopravvenuto alla sentenza d'appello, la tutela va ricercata nei mezzi ordinari di impugnazione o, se il termine è spirato, nelle ulteriori forme di deduzione del giudicato consentite nel giudizio di legittimità, non nella revocazione straordinaria.
  • Il controllo sulla revocazione per contrasto di giudicato richiede un accertamento rigoroso dell'anteriorità cronologica del giudicato invocato rispetto alla sentenza revocanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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