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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07699/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un avvocato, dichiaratosi antistatario, aveva promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli in una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale. La CTR Lazio, preso atto del pagamento intervenuto in corso di causa da parte dell’Agente della riscossione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e liquidato le spese del giudizio di ottemperanza in euro 500. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, del d.m. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente liquidato le spese in modo omnicomprensivo per l’intero grado, senza distinzione per fasi, e comunque in misura inferiore ai parametri medi e persino ai minimi, senza alcuna motivazione sulla riduzione. La Corte rileva però che la sentenza posta in ottemperanza era stata successivamente cassata con ordinanza n. 25876/2022, con rinvio alla CTR per nuovi accertamenti sulle attività processuali svolte; di conseguenza, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., è venuto meno il titolo originario su cui si fondava il giudizio di ottemperanza, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la cassazione sopravvenuta della sentenza oggetto di ottemperanza abbia fatto venir meno il presupposto del giudizio. Richiamando il principio per cui, quando viene meno il titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cade l’interesse alla prosecuzione dell’azione esecutiva o di ottemperanza fondata su quel titolo, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’intimata non ha svolto difese. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come base del giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate con precedente sentenza tributaria.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese professionali nel giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato insieme al d.m. 55/2014 come fonte dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente in tema di spese del processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per affermare che la cassazione della sentenza eseguita ha travolto il titolo originario posto a base dell’ottemperanza.

  • Cass. n. 6072 del 18/04/2012

    Richiamata per il principio secondo cui, quando alla sentenza esecutiva non definitiva segua altra pronuncia che modifichi il credito nel medesimo processo, il nuovo titolo può sostituire ex tunc il precedente se portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione.

  • Cass. n. 25876 del 2022

    Richiamata come ordinanza che ha cassato la sentenza oggetto di ottemperanza, determinando il venir meno del presupposto del giudizio.

  • Cass. n. 31732 del 07/12/2018

    Richiamata per escludere, nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza attuale ed efficace del titolo giudiziale da eseguire; se il titolo viene successivamente cassato o comunque travolto, viene meno l’interesse ad agire in ottemperanza.
  • La sopravvenuta caducazione del titolo posto a base dell’esecuzione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto sopravvenuto di interesse.
  • Quando il giudice di legittimità elimina il titolo azionato, non occorre esaminare nel merito le censure sulla liquidazione delle spese contenute nella decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La sostituzione del titolo esecutivo giudiziale con altro titolo efficace può operare solo se il nuovo assetto decisorio incide sul credito ed è portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione; in difetto, il venir meno del titolo originario travolge il procedimento esecutivo o di ottemperanza fondato su di esso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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