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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43107/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto (capo a) e b)), deducendo: A) vizio nella utilizzazione e nella validità del riconoscimento fotografico acquisito in dibattimento e violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per presunta utilizzazione di prove illegittime; B) errata applicazione della recidiva (in particolare contestata la recidiva reiterata e la sua motivazione e l'assenza di previa dichiarazione di recidiva semplice); C) applicazione errata della legge nel tempo per effetto della novella del 2022 che avrebbe reso procedibile a querela il furto aggravato (art. 625), con conseguenze sul regime della successione delle leggi penali nel tempo. Sono state altresì richiamate presunte inosservanze di artt. 110, 624, 625, 99, 493-ter cod. pen. e 191 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o inammissibili. Motivazioni principali: A) il riconoscimento fotografico era stato acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso della difesa e quindi non colpito dalla sanzione di inutilizzabilità dell'art. 191 cod. proc. pen.; la giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo dell'individuazione fotografica quale dichiarazione riproduttiva la cui efficacia probatoria si valuta nel complesso e non esclusivamente sulla base delle formalità previste per la ricognizione personale; B) la recidiva reiterata è stata adeguatamente motivata sulla base dei precedenti definitivi e della giurisprudenza delle Sezioni Unite che consente l'applicazione della recidiva reiterata senza una preventiva dichiarazione di recidiva semplice; la censura di genericità dell'appello ne ha inoltre reso inammissibile parte della critica; C) la questione relativa alla procedibilità a querela per il furto aggravato è infondata in fatto, essendosi accertata l'esistenza di una querela della parte offesa agli atti. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il provvedimento impugnato resta valido; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto aggravato)

    Richiamato in relazione all'aggravante contestata: la Corte ha esaminato la procedibilità a querela invocata dalla difesa e ha rilevato che la querela è risultata presente agli atti, facendo venire meno la dedotta applicazione della novella favorevole.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma sostanziale contestata in relazione alla fattispecie di furto per la quale l'imputato è stato condannato; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sul merito della condanna.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito da difesa nelle censure di coordinamento tra norme, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione rilevante ai fini di cassazione.

  • art. 493 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamato per confermare che le parti possono concordare l'acquisizione, al fascicolo per il dibattimento, di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; tale consenso rende utilizzabili le prove e impedisce l'applicazione dell'art. 191 in ordine all'inutilizzabilità.

  • art. 493-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nelle pretese di violazione procedurale dalla difesa ma non ritenuto decisivo dalla Corte; le censure sono state considerate generiche o infondate.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma che sanziona l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge; la Corte ha escluso la sua applicazione perché le prove oggetto di contestazione erano state acquisite in dibattimento con il consenso della difesa.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato tra le norme evocate dalla difesa (presumibilmente in relazione alla pena complessiva e al cumulo/concorso di reati); la Cassazione non ha rilevato vizio applicativo rilevante.

  • art. 111 Cost. (comma 5)

    Principio costituzionale richiamato a sostegno della possibilità di deroga al contraddittorio sull'acquisizione delle prove a carico quando le parti concordano l'acquisizione di atti del pubblico ministero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la statuizione delle spese e delle somme a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il consenso della difesa all'acquisizione in dibattimento di atti del pubblico ministero (compresi documenti relativi a riconoscimenti fotografici) rende tali prove utilizzabili ed esclude l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen.
  • L'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari è ammissibile come prova e la sua efficacia probatoria dipende dal valore della dichiarazione confermativa e dalla valutazione complessiva del giudice, non dalle formalità previste per la ricognizione di persona.
  • Le censure generiche in appello o in cassazione (che non confrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata) sono inammissibili; l'appello e il ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito.
  • La recidiva reiterata può essere applicata in sede di cognizione quando, alla data del fatto, esistono più sentenze definitive per reati precedenti che giustifichino adeguatamente il giudizio di maggiore pericolosità sociale; non è sempre necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
  • Una novella penalmente più favorevole si applica secondo le regole della successione delle leggi penali nel tempo, ma il suo effetto può essere escluso se dagli atti risulta che la procedibilità (ad esempio la querela) sussisteva comunque alla data utile; occorre verificare la presenza di querela o altri presupposti processuali agli atti.

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