Cassazione Penale, Sentenza n. 25252/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2023 che ha riconosciuto la continuazione tra due delitti di cui all'art.73 d.P.R. n.309/1990 e ha quantificato la pena complessiva. Due motivi: (1) violazione dell'art.99, comma 4, c.p. e reformatio in peius per aver applicato un aumento per recidiva non contestato; (2) errore di diritto e di calcolo nella quantificazione dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art.81, comma 4, c.p., avendo la Corte indicato come aumento minimo "4 anni e 20 giorni" quale un terzo di 7 anni, mentre un terzo di 7 anni è pari a 2 anni e 4 mesi, con conseguente difetto di motivazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato il primo motivo (l'aggravante per recidiva risultava applicata con sentenza del 25/03/2022, quindi non vi è reformatio in peius). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo solo nella parte in cui la Corte d'appello ha commesso un evidente errore di calcolo nella quantificazione dell'aumento per il reato satellite: ha annullato l'ordinanza limitatamente a tale quantificazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per una nuova determinazione dell'aumento, tenendo conto che il minimo ex art.81, comma 4, c.p. è pari a un terzo della pena base. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma relativa ai delitti connessi agli stupefacenti; utilizzata per individuare i reati tra i quali la Corte ha riconosciuto la continuazione
Articolo relativo ai ricettazione; la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di continuazione con i reati di cui a tale norma per mancanza di elementi di medesimo disegno criminoso
legge n.210/2008, art.6 lett. d)
Norma citata tra i reati per i quali è stata chiesta la continuazione; la Corte non ha ritenuto provata la connessione del disegno criminoso
codice penale, art.99, comma 4
Regola sull'aggravante della recidiva reiterata: la Cassazione ha ritenuto legittima l'applicazione nel calcolo della continuazione quando l'aggravante risultava già applicata in sentenza definitiva precedente
codice penale, art.81, comma 4
Stabilisce che l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato base; la Corte ha rilevato che tale minimo deve essere calcolato correttamente (nel caso concreto un terzo di 7 anni = 2 anni e 4 mesi) e che l'errata indicazione del minimo costituisce vizio di motivazione e calcolo
codice penale, art.81, comma 1
Fissa il limite massimo complessivo della pena nel cumulo/continuazione; la Cassazione ha ricordato che l'art.81, comma 4, non pone limiti massimi all'aumento del reato satellite, che però incontra il limite generale di cui al comma 1
Massime di principio
- Se in uno dei precedenti giudizi è già stata riconosciuta e applicata l'aggravante della recidiva, il giudice dell'esecuzione può tenere conto di tale aggravante nel calcolo della continuazione senza che ciò configuri reformatio in peius.
- L'aumento minimo per la continuazione ex art.81, comma 4, c.p. corrisponde a un terzo della pena irrogata per il reato base: il calcolo va effettuato con precisione (anni, mesi, giorni) e motivato; errori aritmetici possono determinare l'annullamento limitato alla quantificazione.
- L'art.81, comma 4, non pone un tetto massimo all'aumento da applicare al reato satellite, ma l'aumento complessivo è comunque soggetto al limite generale stabilito dall'art.81, comma 1.
- Se il ricorso censura solo un errore di calcolo o di motivazione nella quantificazione della pena per continuazione, la Cassazione tende ad annullare solo quella parte dell'ordinanza e a rimandare al giudice dell'esecuzione per un nuovo calcolo, senza riesaminare l'intera decisione sostanziale.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere supportata da elementi che dimostrino un medesimo disegno criminoso; in mancanza la domanda può essere dichiarata inammissibile per tali reati.
- Non si configura reformatio in peius quando il peggioramento deriva dall'applicazione di un aggravante già definitivamente accertata in precedenti sentenze.
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