Cassazione Civile, Ordinanza n. 04763/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento del 90% ancora dovuto delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento a pazienti extraregione tra ottobre e dicembre 2014. Il tribunale aveva respinto l'opposizione dell'azienda sanitaria locale, ritenendo provato il credito sulla base delle distinte riepilogative mensili non contestate, affermando che la remunerabilità delle prestazioni extraregione oltre i tetti di spesa risultava coperta da giudicato formatosi su una precedente ingiunzione relativa al restante 10% delle stesse prestazioni e applicando gli interessi moratori del d.lgs. 231/2002. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della decisione per avere erroneamente affermato la mancata contestazione del credito e per avere ritenuto sufficiente la documentazione prodotta; 2) nullità per avere valorizzato distinte riepilogative/fatture commerciali come prova del credito nonostante la loro asserita inidoneità; 3) nullità per avere attribuito efficacia dirimente al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto relativo al 10% delle medesime prestazioni, richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale; 4) erronea applicazione della disciplina degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 al rapporto tra ASL e struttura accreditata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che, essendo il ricorso avverso sentenza di primo grado dichiarata inammissibile in appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., era necessario esporre nel ricorso anche le domande, eccezioni e motivi di gravame rilevanti ai fini della devoluzione, ma nel caso concreto mancava la necessaria esposizione dei motivi di appello e degli elementi processuali utili a verificare la censura; ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il principio del giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto preclude il riesame del titolo e delle ragioni poste a base della domanda in altro giudizio, sicché il precedente decreto relativo al 10% delle prestazioni copriva anche la pretesa sul restante 90%; ha infine rigettato il quarto motivo, applicando il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate con contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002 rientrano nelle "transazioni commerciali" di cui al d.lgs. 231/2002, con conseguente spettanza degli interessi moratori. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello ha determinato la necessità, nel successivo ricorso per cassazione, di indicare compiutamente i fatti processuali e i motivi di gravame rilevanti ai fini della devoluzione.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ha natura di ricorso ordinario ed è soggetto ai requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c.
Nel ricorso devono essere esposti sommariamente i fatti di causa, inclusi quelli sostanziali e processuali relativi sia al primo grado sia all'appello, nonché le domande, eccezioni e motivi necessari a delimitare l'oggetto della devoluzione.
La mancata impugnazione di specifici capi o questioni comporta acquiescenza e preclude il loro esame in cassazione.
Le questioni non accolte o assorbite in primo grado devono risultare devolute al giudice di appello per poter essere scrutinabili in cassazione nel peculiare schema derivante dall'art. 348-ter c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato della Corte e non offre argomenti idonei a sollecitare un suo mutamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione, ma le censure sono state per gran parte dichiarate inammissibili o infondate.
Richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione della sentenza di merito.
Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate con contratto scritto stipulato dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, con applicazione degli interessi moratori previsti dal decreto.
Definisce la nozione di transazione commerciale che comprende il rapporto in esame.
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, spettano gli interessi legali di mora alla struttura privata accreditata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve esporre in modo completo i fatti di causa, i motivi di gravame e le questioni già devolute al giudice di appello; in mancanza, le censure che presuppongono tale ricostruzione sono inammissibili.
- La mancata impugnazione di una decisione o di un decreto ingiuntivo non opposto può determinare acquiescenza e giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sul titolo e sulle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, precludendo il riesame della stessa questione in un giudizio successivo.
- Il giudice di legittimità non deve riesaminare questioni già coperte da un orientamento consolidato della Corte quando il ricorso si limiti a richiamare precedenti superati senza offrire argomenti nuovi idonei a sollecitare un revirement.
- Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in forza di contratto scritto concluso con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale ai fini del d.lgs. 231/2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04712/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04724/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04725/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →