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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24208/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado di due soggetti per bancarotta fraudolenta distrattiva. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. Per un ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto meramente fattuale e privo di specificità perché riproponeva doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione; il secondo motivo è stato reputato infondato perché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello; il terzo motivo è stato considerato nuovo, perché non risultava dedotto in appello; il quarto motivo è stato giudicato infondato in tema di avviso della nuova udienza dopo rinvio per legittimo impedimento del difensore. Per l’altro ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto anch’esso privo di specificità e reiterativo; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 219, ultimo comma, legge fallimentare; il terzo è stato reputato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione della pena e delle attenuanti generiche, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Sono stati inoltre presentati motivi aggiunti e istanze di riesame/trattazione, ritenuti incapaci di sanare l’inammissibilità originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso che potesse essere rilevata la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, perché alla data della decisione impugnata il reato non era ancora estinto e il ricorso inammissibile non consente di aprire validamente il giudizio di legittimità ai fini dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, ultimo comma, legge fall.

    Il mancato riconoscimento dell'attenuante è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua in fatto e corretta in diritto.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità o motivazione mancante/inadeguata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'istanza di riesame della trattazione non è idonea a superare l'originaria inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute o comunque non rilevabili nel perimetro di un ricorso valido.

  • art. 610 c.p.p.

    È richiamato nel contesto delle richieste difensive sulla trattazione camerale, senza effetti sul giudizio di ammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza specificità.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove non prospettate nei motivi di appello, salvo che emergano in modo autonomo dal materiale processuale già scrutinato.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso per cassazione è inammissibile; il giudice di legittimità non è investito validamente del merito del processo.
  • Il difensore che abbia ottenuto un rinvio per legittimo impedimento ha diritto a nuovo avviso solo nel caso di rinvio a nuovo ruolo; se il rinvio è a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce citazione e avvisi anche per il difensore impedito.
  • La valutazione sulla graduazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi, che non possono essere usati per aggirare i termini e i limiti dell'impugnazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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