Cassazione Civile, Ordinanza n. 06757/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese, aveva convenuto in giudizio la fondazione con cui aveva stipulato una convenzione per la messa a disposizione di un complesso orchestrale destinato all'esecuzione di attività artistiche e musicali. La società chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della fondazione, la risoluzione della convenzione e la condanna al pagamento di una penale contrattuale, oltre alla pubblicazione del dispositivo. I giudici di merito avevano ritenuto la fondazione organismo di diritto pubblico e avevano dichiarato nulla la convenzione rinnovata, in mancanza di gara pubblica, escludendo l'applicabilità della procedura negoziata senza bando. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per avere i giudici qualificato come fungibile la prestazione dell'orchestra e quindi imposto la gara pubblica, nonostante l'infungibilità dell'ingaggio artistico; dall'altro, la nullità della sentenza d'appello perché deliberata prima della scadenza del termine per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. La Corte ha inoltre affrontato preliminarmente questioni di litisconsorzio e di integrazione del contraddittorio rispetto ai soci della società estinta, distinguendo tra la domanda di risoluzione e quella, autonoma, di pagamento della penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui i giudici di merito avevano considerato fungibile, in via generale, la prestazione dell'orchestra e quindi soggetta obbligatoriamente a gara pubblica: ha affermato che l'ingaggio artistico di un'orchestra può avere natura infungibile e può quindi essere affidato anche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, se le caratteristiche peculiari dell'insieme dei musicisti giustificano la scelta. Ha inoltre accolto il secondo motivo, rilevando la nullità della sentenza d'appello perché deliberata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio effettivo. In tema di integrazione del contraddittorio, ha precisato che l'omissione nei confronti di uno dei successori della società estinta comportava inammissibilità solo della parte della domanda relativa alla risoluzione della convenzione, non anche della domanda autonoma di pagamento della penale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, limitatamente al nuovo esame della domanda di pagamento della penale e per le spese.
Norme richiamate
l'integrazione del contraddittorio è necessaria quando il giudizio di impugnazione deve coinvolgere tutti i soggetti succeduti alla parte estinta; la sua omissione comporta inammissibilità solo nei limiti della domanda che richiede la partecipazione necessaria di tutti i successori.
la decisione non può essere deliberata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica; la violazione determina nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
richiamato con riferimento alla prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio mediante avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta e può essere prodotto fino all'adunanza camerale prima della relazione.
le produzioni documentali tardive fuori dai casi consentiti sono inammissibili e non possono essere considerate ai fini della decisione.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale della Cassazione.
richiamato in relazione al termine per la produzione dell'avviso di ricevimento e alla fase camerale.
richiamato per individuare il momento ultimo in cui può essere depositato l'avviso di ricevimento ai fini della prova della notifica.
comma 1, n. 2; comma 1, n. 6
l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione della decisione impugnata erano sufficienti; non è richiesta la trascrizione integrale della sentenza né, nel caso, la specifica indicazione di documenti non decisivi.
non ostava all'esame del ricorso, poiché i documenti rilevanti non erano necessari per la decisione nei termini contestati.
la motivazione della sentenza rescissa viene richiamata per relationem; la Corte ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce.
art. 57 d.lgs. n. 163 del 2006
la procedura negoziata senza bando può essere ammessa per ragioni artistiche quando il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore determinato; la nullità per difetto di gara non sussiste se la prestazione ha connotati di infungibilità artistica.
richiamato con riguardo alla cancellazione d'ufficio della società per mancato deposito del bilancio.
richiamato per distinguere la disciplina della morte del socio nelle società di persone da quella delle società di capitali.
la remissione del debito richiede prova rigorosa della inequivoca volontà remissoria e della destinazione della dichiarazione a uno specifico creditore.
Massime di principio
- Quando una società si estingue nel corso del giudizio e l'evento non viene dichiarato nei modi processualmente previsti, l'impugnazione deve provenire dai soci o essere proposta nei loro confronti; in presenza di domande diverse, il litisconsorzio necessario va valutato in concreto rispetto alla singola domanda.
- L'estinzione della società determina la successione dei soci nei diritti e nei beni residui, ma non nelle mere pretese o nei crediti ancora incerti o illiquidi, salvo diversa dimostrazione; la rinuncia o remissione del credito non si presume e deve essere provata rigorosamente.
- La domanda di risoluzione del contratto e la domanda di applicazione della clausola penale sono autonome: la penale non si intende implicitamente compresa nella sola richiesta di risoluzione o di risarcimento del danno.
- L'ingaggio artistico di un'orchestra può essere qualificato come prestazione infungibile, sicché non è corretto assimilarlo automaticamente a una mera fornitura di manodopera sempre fungibile; in tali casi può essere astrattamente ammissibile il ricorso a procedura negoziata senza bando per ragioni artistiche.
- La violazione del termine per il deposito delle memorie di replica, quando la decisione di appello sia deliberata prima della sua scadenza, integra nullità della sentenza per compressione del diritto di difesa e del contraddittorio effettivo.
- L'avviso di ricevimento della notificazione è prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e può essere depositato fino all'adunanza camerale, prima dell'inizio della relazione, se la legge lo consente.
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