Cassazione Penale, Sentenza n. 21271/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Salvatore Pace, articolava due motivi principali: 1) censura della configurabilità dell'aggravante dell'"ingente quantitativo" ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, con la dedotta erroneità della decisione fondata sul solo peso (kg 5,740) senza analisi qualitativa per accertare il principio attivo; 2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), stante l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto di promozione/organizzazione e il tempo trascorso dall'unico delitto-fine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di interesse: la possibile esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla legittimità della misura custodiale disposta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata in presenza di motivazione adeguata del Tribunale distrettuale che aveva indicato elementi concreti (professionalità nell'attività di narcotraffico, collegamenti familiari con vertici della cellula rosarnese, quantitativo movimentato) che giustificavano un attuale e concreto pericolo di recidiva e rendevano inadeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (aggravanti relative al quantitativo di sostanze stupefacenti)
Il ricorso contestava l'applicazione dell'aggravante basata sul peso senza analisi qualitativa; la Corte ha però ritenuto la censura irrilevante ai fini della legittimità della custodia cautelare quando l'eventuale esclusione dell'aggravante non incide sul "quid" o sul "quomodo" della misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma richiamata quale base formale dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintetizzazione dei motivi di ricorso secondo le disposizioni applicabili
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) e successivi provvedimenti prorogativi
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Normativa richiamata per l'effettuazione dell'udienza camerale con le modalità previste dalle disposizioni emergenziali (procedure semplificate/da remoto)
Base normativa per l'addebito delle spese processuali al ricorrente dichiarato inammissibile
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa del ricorrente: la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso presentato con colpa e ha comunque disposto, in via equitativa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter (adempimenti di cancelleria)
Norma richiamata nelle prescrizioni finali per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro una misura cautelare è inammissibile per carenza di interesse quando la censura riguarda solo la configurabilità di circostanze aggravanti la cui esclusione non inciderebbe sulla legittimità della misura cautelare impugnata
- Le doglianze sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiedono censure specifiche e articolate: argomentazioni generiche o puramente assertive sono normalmente inidonee a scalfire una motivazione distrettuale dettagliata
- Fattori come la professionalità nell'attività illecita, i collegamenti con soggetti di vertice di un sodalizio criminale e il consistente quantitativo di stupefacente movimentato sono elementi che possono giustificare la custodia in carcere e rendere inadeguati gli arresti domiciliari anche se rafforzati da controllo elettronico
- La mancata esecuzione di accertamenti tecnici (es. analisi qualitativa dello stupefacente) può essere rilevante in astratto, ma se tale mancata rilevazione non incide sull'idoneità della misura cautelare la relativa censura può risultare priva di interesse
- Se il ricorso è infondato la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre, in via equitativa, un versamento alla Cassa delle Ammende salvo che risulti colpa grave nella determinazione dell'impugnazione
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