Cassazione Civile, Ordinanza n. 21042/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, già dipendente INAIL, aveva chiesto il rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sulle prestazioni di previdenza complementare erogatele dal fondo integrativo del parastato per gli anni 2009-2012, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello dalla CTR Lazio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l'art. 64, commi 1 e 2, della l. n. 144/1999, sostenendo che i montanti previdenziali erano maturati entro il 30 settembre 1999, data di soppressione dei fondi integrativi del parastato, e che quindi, per i lavoratori 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi', trovava applicazione il regime fiscale transitorio vigente alla data prevista dal comma 7, non quello nuovo di cui all'art. 11 del decreto del 2005. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e la contrarietà dell'interpretazione dell'Ufficio alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso della contribuente solo nella parte in cui erano sollevate eccezioni preliminari di inammissibilità, ma ha accolto nel merito il motivo dell'Agenzia. Ha affermato la continuità con il principio già espresso da Cass. n. 22665/2022: per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992, il trattamento fiscale delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 resta quello vigente a tale data, non quello più favorevole introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. La Corte ha escluso anche il contrasto costituzionale prospettato dalla contribuente, ritenendo non omogenee le situazioni poste a confronto e giustificata la disciplina transitoria. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di rimborso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente, con compensazione delle spese dei gradi di merito per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
non applicabile ai montanti di prestazioni maturati da "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" nelle fattispecie disciplinate dalla norma transitoria; il regime più favorevole introdotto dal decreto non si estende a tali posizioni
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti alla data della l. n. 421/1992, resta applicabile il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006; la disciplina transitoria prevale sulla nuova tassazione
art. 64, commi 1 e 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi del parastato, elemento decisivo per individuare il regime transitorio applicabile
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
l'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché la sentenza d'appello non era realmente conforme alla giurisprudenza della Corte invocata dalla resistente
art. 3 Cost.
non è violato dalla disciplina transitoria in quanto le situazioni confrontate non sono omogenee
art. 53 Cost.
richiamato solo in via mediata dalla resistente; la Corte esclude il contrasto derivato con il principio di capacità contributiva
art. 38, secondo comma, Cost.
la ratio di favore individuata dalla Corte costituzionale per il comma 6 non è automaticamente estensibile al comma 7, poiché diversa è la situazione disciplinata
Massime di principio
- Nei regimi fiscali transitori relativi alla previdenza complementare, la disciplina applicabile alle prestazioni va individuata in relazione al momento di maturazione del montante e alla concreta struttura del fondo, non sulla base della mera data di erogazione della prestazione.
- Per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti prima delle riforme del 1993 e del 2005, la soppressione dei vecchi fondi e la previsione transitoria mantengono applicabile il regime tributario previgente ai montanti maturati entro il termine indicato dalla legge.
- La disciplina agevolativa introdotta per determinate categorie di contribuenti non è estensibile in via interpretativa quando il legislatore abbia dettato una diversa regola transitoria per una situazione non omogenea; l'eventuale scrutinio di costituzionalità richiede la comparabilità delle situazioni poste a raffronto.
- Le questioni di inammissibilità per novità della censura o per contrasto con un precedente di legittimità vanno respinte quando dal fascicolo emerga che la questione era già stata almeno in sostanza dedotta nei gradi di merito e quando il precedente richiamato non abbia affrontato il merito della fattispecie.
- In materia tributaria, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
- rami
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