Cassazione Penale, Ordinanza n. 30971/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra quattro sentenze definitive già intervenute nei suoi confronti, relative a reati in materia di stupefacenti, resistenza/lesioni e falso. Con un unico motivo, dedotto per il tramite del difensore, ha denunciato violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe valorizzato la sola cronologia delle sentenze di condanna anziché i parametri giurisprudenziali rilevanti, e che le condotte erano state commesse in un arco temporale compreso tra aprile e luglio 2017, indice della sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era manifestamente infondata perché il provvedimento impugnato non aveva fondato la decisione sulla data di emissione delle sentenze, ma aveva esaminato le date di commissione dei reati e l'eterogeneità delle condotte, ritenendo insussistenti la stretta continuità cronologica e l'omogeneità richieste per la continuazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in executivis, richiede una verifica concreta di plurimi indicatori del medesimo disegno criminoso e non può basarsi su uno solo di essi se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della richiesta di applicazione in executivis del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive.
richiamato come base sostanziale del medesimo disegno criminoso e della disciplina della continuazione.
artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 c.p., 582 c.p., 453, comma 3, c.p.
indicati come reati oggetto delle quattro sentenze definitive tra cui si chiedeva di riconoscere la continuazione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
richiamata per il principio secondo cui la continuazione richiede indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate e preordinazione delle condotte successive.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, esige una verifica concreta e complessiva di plurimi indici sintomatici del medesimo disegno criminoso; non è sufficiente la presenza di uno solo di essi.
- Tra gli indici rilevanti ai fini della continuazione vi sono l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e la programmazione delle condotte successive.
- Quando i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea, la continuazione deve essere esclusa anche se alcune condotte si collochino in un arco temporale relativamente vicino.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che prospetti un vizio di motivazione non riscontrabile nel provvedimento impugnato o che contrasti con una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i principi di diritto applicabili.
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