Cassazione Penale, Sentenza n. 3267/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame avverso la custodia in carcere disposta il 11/07/2022 (capo 6 e capo 7) e deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.: sostiene che gli effetti della misura cautelare dovevano essere retrodatati alla data di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare (04/05/2021) in quanto i fatti delle due ordinanze sarebbero connessi con "connessione qualificata" (art. 12 lett. b) e c) c.p.p.) e gli elementi indiziari relativi alla seconda ordinanza sarebbero già desumibili dagli atti del primo procedimento (intercettazioni e altro materiale probatorio), attivando il meccanismo della cosiddetta "contestazione a catena".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che, valutando i contenuti dei provvedimenti cautelari e le risultanze processuali, ha escluso la sussistenza della "connessione qualificata" (concorso formale, continuazione o nesso teleologico) tra i fatti oggetto delle due ordinanze. La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza su art. 297, comma 3, c.p.p., ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale (eterogeneità dei fatti, diversità dei luoghi, solo parziale coincidenza dei soggetti), ha escluso l'anteriorità/desumibilità tale da imporre la retrodatazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la "contestazione a catena" e la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; la Corte ricostruisce la portata normativa alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza/Consulta, evidenziando tre ipotesi operative: 1) ordinanze nello stesso procedimento senza rinvio a giudizio -> retrodatazione automatica; 2) ordinanze in procedimenti diversi con rinvio a giudizio nel primo procedimento -> retrodatazione solo se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; 3) ordinanze per fatti non connessi -> retrodatazione possibile solo se gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti della prima e vi sono ulteriori condizioni (stessa autorità e separazione dovuta a scelta del PM).
Definisce le ipotesi di "connessione qualificata" rilevanti per art. 297 (concorso formale, continuazione e, limitatamente, connessione teleologica); la Corte ha ritenuto assente tale connessione tra i due gruppi di fatti contestati, motivando con eterogeneità degli eventi, luoghi diversi e coincidenza solo parziale dei soggetti.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questo articolo.
Prevede la comunicazione dell'atto al Direttore dell'istituto penitenziario in caso di stato di detenzione: la cancelleria è incaricata della trasmissione di copia del provvedimento.
D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Norme sostanziali sui delitti di traffico e detenzione di stupefacenti: sono i titoli di reato oggetto dei capi di imputazione che hanno dato luogo alle misure cautelari, ma la decisione sulla "contestazione a catena" si fonda sulla correlazione tra le singole vicende materiali e la desumibilità delle notizie dagli atti.
Sentenze Corte Costituzionale n. 408/2005 e n. 233/2011
Richiamate come principi che hanno ampliato e precisato l'ambito applicativo dell'art. 297 c.p.p.: la n. 408/2005 ha permesso l'applicazione anche a fatti non connessi quando gli elementi della nuova ordinanza erano desumibili dagli atti della precedente; la n.233/2011 ha ulteriormente precisato l'applicabilità rispetto a condanne passate in giudicato.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Librato n. 14535/07; Rahulia n. 21957/05 e altre)
La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite che individua i tre casi operativi e i criteri di applicazione della retrodatazione, nonché la nozione di "desumibilità" degli elementi indiziari come requisito stringente per operare la retrodatazione.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ("contestazione a catena") richiede accertamenti sulla natura del collegamento tra le diverse ordinanze: se esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) la retrodatazione può operare automaticamente quando le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento senza rinvio a giudizio.
- Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi e per il primo procedimento è intervenuto il rinvio a giudizio, la retrodatazione si applica solo se i fatti della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento.
- Per fatti non connessi, la retrodatazione è possibile solo quando gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e, se i procedimenti sono diversi, occorre che siano in corso davanti alla stessa autorità e che la separazione sia riconducibile a scelta del pubblico ministero.
- La nozione di "desumibilità" non coincide con mera conoscibilità: è richiesta una compiuta sufficienza indiziaria tale da permettere al Pubblico Ministero un apprezzamento prognostico della concludenza degli elementi e, quindi, la possibilità di adottare la misura cautelare.
- La valutazione sulla sussistenza della connessione qualificata e sulla desumibilità delle fonti è essenzialmente di merito: la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non reinvada il sindacato di merito del giudice che ha disposto o confermato la misura, salvo profili di illogicità manifesta o insufficienza motivazionale.
- In sede pratica, per ottenere la retrodatazione il difensore deve documentare con precisione gli elementi indiziari già presenti agli atti della prima ordinanza e dimostrare il rapporto di connessione qualificata o, se assente, la piena desumibilità degli elementi alla data della prima ordinanza; argomentazioni generiche o riallestimenti probatori non convincono la Corte.
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