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Sentenza

Sentenza del 05/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Padova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna il pignoramento presso terzi e le cartelle di pagamento (importo totale €136.927,72) deducendo 5 motivi: 1) sopravvenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'Agenzia a riscuotere; 2) decadenza ex art.25 DPR 602/73; 3) illegittimità degli interessi per mancata indicazione della data di consegna del ruolo (impedendo il controllo del contribuente); 4) illegittimità degli interessi per omessa indicazione delle modalità di calcolo (vizio di motivazione/nullità delle cartelle); 5) illegittimità eccessiva e costituzionalmente/UE incompatibile dell'aggio esattoriale.

La decisione

La Commissione ha accolto la eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare Cass. Sez. Un. n.7822/2020 e n.34447/2019) e della Corte Costituzionale n.114/2018, ritenendo che le questioni dedotte dal ricorrente riguardano fatti successivi alla notificazione delle cartelle (prescrizione intervenuta dopo la notifica) e pertanto siano di competenza del Giudice ordinario. Di conseguenza la Commissione tributaria si è dichiarata incompetente a decidere sul merito delle doglianze (compresa la prescrizione) e la relativa disamina deve essere svolta dal giudice ordinario; non è stata pronunciata decisione di merito sulle censure del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art.2

    art. 2 D.Lgs. n. 546/1992

    Delimita l'oggetto della giurisdizione tributaria: alla Commissione tributaria spettano le questioni relative ai fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione; questioni successive alla notificazione sono in generale del giudice ordinario.

  • D.Lgs. 546/1992 art.19

    art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    Contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario e disciplina il modello di tutela (comma 3) applicabile alle impugnazioni di atti esecutivi viziati per mancanza o invalidità della notificazione.

  • D.P.R. 602/1973 art.25

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di decadenza; la Commissione non ha deciso sul merito della decadenza, rimettendo la valutazione al giudice ordinario se la questione riguarda fatti successivi alla notifica.

  • D.P.R. 602/1973 art.57

    art. 57 DPR 602/1973 (richiamato nel testo)

    Richiamato nel quadro normativo che, con le modifiche e l'interpretazione della Corte Costituzionale, contribuisce a definire il perimetro tra giurisdizione tributaria e ordinaria in materia di esecuzione fiscale.

  • D.Lgs. 112/1999 art.17

    art. 17 D.Lgs. n. 112/1999

    Norma che prevede l'aggio esattoriale a titolo di remunerazione dell'attività dell'agente della riscossione; la resistente ha invocato tale disposizione a giustificazione dell'aggio reclamato.

  • D.M. 27.06.2003

    Richiamato dalla resistente per sostenere che il decreto non impone l'obbligo di indicare le modalità di calcolo degli interessi nelle cartelle; pertanto l'assenza di tale dettaglio non comporterebbe nullità automatica.

  • Cass. Sez. Un. n. 7822/2020

    Corte di Cassazione - Sez. Un. ordinanza n. 7822/2020

    Principio guida: riparto di competenza tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria; la giurisdizione tributaria decide su fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione; il giudice ordinario su questioni inerenti la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo e su fatti posteriori alla notificazione (es. prescrizione intervenuta dopo la notifica).

  • Cass. Sez. Un. n. 34447/2019

    Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 34447/2019

    Sentenza che ha affermato che, in ordine a oggetti quali la sopravvenuta prescrizione dopo la notifica della cartella, l'azione deve essere proposta con opposizione ex art.615 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario; conferma il principio di riparto di giurisdizione.

  • Corte Costituzionale sent. n.114/2018

    Corte Cost. sentenza n. 114/2018

    Intervento di legittimità costituzionale che ha inciso sulla ripartizione della materia tra giurisdizione tributaria e ordinaria; utilizzata nella ricostruzione del limite di competenza in materia di esecuzione fiscale.

  • Cass. Sez. Un. n. 23397/2016

    Cass. Sez. Un. n. 23397/2016

    Richiamata dal ricorrente; la resistente ha precisato che tale pronuncia riguarda il termine quinquennale di prescrizione per contributi previdenziali (INPS/INAIL), mentre per crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) rimarrebbe in funzione il termine decennale.

Massime di principio

  • Riparto di competenza: le questioni che vertono su fatti e vizi relativi alla pretesa tributaria verificatisi fino alla notifica della cartella o dell'intimazione spettano alla giurisdizione tributaria; le questioni formali dell'atto esecutivo e i fatti successivi alla notifica (es. prescrizione sopravvenuta dopo notifica) spettano al giudice ordinario.
  • Se si deduce la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella, l'opposizione va proposta davanti al Tribunale ordinario (opposizione agli esecutivi, art.615 e ss. c.p.c.); non è competente la Commissione tributaria per tale profilo.
  • Per contestare la validità o la notificazione stessa della cartella (nullità/inesistenza della notifica) o fatti anteriori alla notifica che incidono sulla pretesa, la via è quella tributaria; occorre però formulare espressamente la deduzione in funzione di far valere la nullità ai fini della competenza.
  • Nelle impugnazioni multiple è importante determinare con precisione la temporalità dei fatti dedotti: se alcune censure riguardano profili anteriori alla notifica possono restare in sede tributaria, mentre quelle posteriori devono essere devolute al giudice ordinario; valutare l'opportunità di agire davanti al giudice ordinario quando prevalgono questioni esecutive o di prescrizione sopravvenuta.
  • Impugnazioni basate su vizi formali dell'atto esecutivo (ad es. difetti nell'atto di pignoramento) ricadono in capo al giudice ordinario; invece vizi di motivazione delle cartelle riferiti al contenuto sostanziale e antecedente alla notifica vanno al giudice tributario.

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