Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

prescrizione contributi consortili termine quinquennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha denunciato la prescrizione dei crediti consortili richiesti dal consorzio, sostenendo che i contributi consortili sono tributi locali di natura periodica e pertanto soggetti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.; il resistente ha sostenuto la validità degli avvisi e la non decorrenza del termine prescrizionale invocato.

La decisione

Il giudice ha condiviso la tesi del ricorrente ritenendo che i contributi consortili costituiscono obbligazioni periodiche insorte in ragione della prestazione dell'ente consortile e che, non richiedendo per ogni periodo un nuovo accertamento dei presupposti impositivi, rientrano nella categoria dei diritti soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Di conseguenza sono stati dichiarati prescritti (e quindi annullati) gli avvisi relativi a periodi anteriori al quinquennio precedente la proposizione dell'azione; le posizioni relative a periodi più recenti sono state confermate se non prescritti o se la prescrizione era stata interrotta.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    termine di prescrizione quinquennale per i diritti non espressamente indicati nei numeri precedenti (applicato ai diritti periodici)

    La norma è stata interpretata nel senso che i contributi consortili, avendo carattere periodico e collegati a prestazioni continuative dell'ente, costituiscono diritti soggetti alla prescrizione quinquennale; pertanto ciascun credito relativo a un periodo contributivo si prescrive in cinque anni decorrenti dalla relativa scadenza.

Massime di principio

  • I contributi consortili qualificabili come prestazioni periodiche o tributi locali periodici sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; pertanto il termine si conteggia per ciascun periodo contributivo a partire dalla sua scadenza.
  • Se per l’accertamento del diritto impositivo non è necessario un nuovo esame dei presupposti per ogni periodo, il credito è periodico e la prescrizione è quinquennale; in caso contrario (se la titolarità o il presupposto impositivo richiedono una nuova valutazione), va valutata la natura non periodica e il relativo termine prescrizionale.
  • La prescrizione si interrompe o sospende secondo le regole generali (riconoscimento del debito, atti interruttivi dell'ente, procedimenti esecutivi, ecc.); ogni atto interruttivo va esaminato per determinare la decorrenza effettiva del nuovo quinquennio.
  • Occorre distinguere tra un unico provvedimento che accerta un credito unitario riferito a più annualità (possibile diversa valutazione della prescrizione) e ripetuti avvisi distinti per singoli periodi: nel primo caso la prescrizione può essere diversa rispetto al caso di crediti periodici separati.
  • Per una corretta difesa è opportuno verificare regolamenti consortili, atti di accertamento e ogni comunicazione di interruzione/ripiomba della prescrizione e richiamare, se presenti, precedenti giurisprudenziali specifici che confermino l'interpretazione quinquennale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.