Sentenza del 05/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Padova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le argomentazioni della società. Ha annullato l'intimazione impugnata e il provvedimento di revoca dei piani di rateizzazione, disponendo il ripristino delle dilazioni precedenti. Le spese sono compensate, in considerazione della novità della materia e della relativa incertezza giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'intimazione di pagamento derivante dalla revoca dei piani di dilazione precedenti e dall'emissione di cartelle per l'importo residuo, sostenendo che la revoca era illegittima: la revoca dei piani per effetto della domanda di "rottamazione bis" (legge n.172/2017 che richiama il DL n.193/2016) si applica soltanto quando sia stato effettuato il pagamento della prima o unica rata della definizione; in mancanza di tale pagamento, ai sensi della disciplina applicabile alla rottamazione bis (e come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E/2017), il contribuente può riprendere i pagamenti secondo il piano di dilazione precedente. L'Agente della Riscossione aveva invece motivato la revoca e la successiva intimazione richiamando norme della successiva "rottamazione ter" (DL 119/2018) e l'art.3, comma 13 lett. a), sostenendo il mancato pagamento della prima rata come causa di sospensione o revoca.
Norme richiamate
DL n.193/2016 art.6 comma 8 lettera c
il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'Agente della Riscossione
La Commissione ha interpretato la disposizione nel senso che la revoca automatica della dilazione si verifica solo se il contribuente effettua il pagamento della prima o unica rata della definizione; se tale pagamento non viene effettuato, non opera la revoca automatica e il contribuente può riprendere la precedente rateizzazione.
Legge 4 dicembre 2017 n.172 ("rottamazione bis")
La disciplina della rottamazione bis richiama e applica le regole del DL 193/2016 (in particolare art.6 comma 8): per le domande presentate nell'ambito della rottamazione bis valgono le regole qui sopra richiamate, e non le norme successive della rottamazione ter.
Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 8/3/2017
se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione ... Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
La circolare chiarisce che, alla luce dell'art.6 comma 8 del DL 193/2016, l'assenza del pagamento della prima rata della definizione determina l'inefficacia della definizione ma non l'eliminazione automatica della possibilità di riprendere la precedente dilazione; supporta quindi la tesi del contribuente.
DL 119/2018 ("rottamazione ter") art.3 comma 10
La rottamazione ter ha introdotto una disciplina più restrittiva che esclude la ripresa delle precedenti rateizzazioni anche in caso di mancato pagamento della prima rata della definizione. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che tale modifica non possa trovare applicazione retroattiva alle domande presentate nell'ambito della rottamazione bis, per cui l'Agente non poteva applicare la disciplina della rottamazione ter a fattispecie già regolate dalla rottamazione bis.
DL 119/2018 art.3 comma 13 lettera a
L'Agente della Riscossione aveva richiamato questa norma per giustificare la sospensione o revoca dei piani in caso di mancato pagamento; la Commissione ha però ritenuto che tale richiamo non fosse applicabile al caso concreto, posto che la controversia riguardava una domanda di rottamazione bis disciplinata dal DL 193/2016.
Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente) artt.7 e 17
La ricorrente aveva anche eccepito difetto di motivazione e violazione della normativa sul procedimento e sulle comunicazioni (art.7 e 17). La Commissione ha ritenuto infondate le giustificazioni dell'Agente e quindi ha accolto l'eccezione relativa alla motivazione/validità del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Se la domanda riguarda la "rottamazione bis" (legge n.172/2017 richiamante DL 193/2016), la revoca automatica della precedente dilazione opera solo se il contribuente ha pagato la prima o unica rata della definizione; in assenza di tale pagamento il contribuente può riprendere il piano di dilazione precedente.
- La "rottamazione ter" (DL 119/2018) ha introdotto regole più restrittive, ma tali regole non si applicano retroattivamente alle domande già presentate e regolate dalla rottamazione bis: l'Agente non può applicare la disciplina nuova a fattispecie anteriori salvo espressa previsione normativa.
- L'Agente della Riscossione che revoca piani di rateizzazione deve fondare il provvedimento su norme applicabili al singolo caso e motivarlo puntualmente; la mancata motivazione o l'applicazione di una norma non pertinente può essere impugnata con successo.
- In presenza di intimazioni derivanti da revoca di dilazioni a seguito di domande di definizione agevolata, è utile verificare quale versione della rottamazione sia stata applicata (bis vs ter) e produrre, se utili, circolari e precedenti giurisprudenziali che chiariscono la portata temporale delle modifiche normative.
- In caso di incertezza sull'interpretazione normativa e di controversia su revoca e ripristino di piani, il ricorso amministrativo/giudiziale è percorribile e la compensazione delle spese può essere richiesta se la materia è nuova e l'esito incerto.
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