Sentenza del 05/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. II grado di Trento
Società di capitali - Acquisto di azioni proprie - Influenza sul patrimonio netto - Disciplina anteriore e posteriore al 1° gennaio 2016 - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Analisi delle differenze di contabilizzazione delle azioni proprie prima e dopo il 1° gennaio 2016. Fino agli esercizi 2015 l'acquisto di azioni proprie veniva rappresentato con l'iscrizione delle azioni all'attivo e la costituzione di una riserva patrimoniale di pari importo nel patrimonio netto (riserva non distribuibile finché le azioni non fossero alienate o annullate); le azioni proprie venivano valutate o svalutate al valore di presumibile realizzo. Dal 1° gennaio 2016, in base all'ultimo comma dell'art. 2357-ter c.c., l'acquisto di azioni proprie deve ridurre il patrimonio netto di pari importo tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo (trattazione in deduzione dall'equity), anziché essere iscritte all'attivo e accantonata una riserva.
La decisione
Modifica della rappresentazione contabile: a decorrere dai bilanci con esercizio iniziato dal 2016 le azioni proprie non sono più rilevate all'attivo con parallela riserva patrimoniale, ma vengono presentate come voce di patrimonio netto con segno negativo che riduce il capitale/ patrimonio netto. Tale cambiamento elimina l'accantonamento della riserva previsto fino al 2015 e ha effetti pratici su indicatori patrimoniali, sulla distributività degli utili e sulla valutazione/ svalutazione delle azioni proprie. Le disposizioni fiscali (artt. 47 e 87 DPR n. 917/1986) vanno interpretate alla luce della nuova rappresentazione contabile e possono influenzare il trattamento fiscale delle operazioni con azioni proprie.
Norme richiamate
art. 2357-ter c.c.
ultimo comma (applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 2016)
Imposta che l'acquisto di azioni proprie deve comportare una riduzione del patrimonio netto mediante l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo; segna il passaggio dalla rilevazione all'attivo con riserva alla rappresentazione in deduzione dall'equity.
art. 2357-quater c.c.
Norma complementare che disciplina aspetti connessi alle azioni proprie (ad es. limiti/condizioni), da leggere congiuntamente al 2357-ter per la corretta rilevazione e trasparenza in bilancio.
artt. 47 e 87 d.P.R. n. 917/1986
Riferimenti fiscali che disciplinano il trattamento fiscale delle partecipazioni e delle operazioni su azioni proprie; tali norme devono essere interpretate tenendo conto della rappresentazione contabile (prima asset+riserva, poi deduzione dall'equity) per determinare gli effetti fiscali.
Massime di principio
- Per esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 in poi le azioni proprie devono essere rappresentate nel bilancio come voce negativa del patrimonio netto che riduce il capitale/patrimonio netto per l'importo pagato.
- Per esercizi fino al 2015 la prassi e la disciplina prevedevano l'iscrizione delle azioni proprie all'attivo con costituzione di una riserva patrimoniale di pari importo nel patrimonio netto, riflettendo la possibilità di un valore economico differito fino alla loro alienazione.
- La diversa rappresentazione ha impatti su indici patrimoniali, sulla disponibilità di riserve distribuibili e sugli obblighi di informativa: è quindi necessario verificare la distributività degli utili dopo l'acquisto di azioni proprie.
- Le azioni proprie, se iscritte all'attivo (modello ante 2016), dovevano essere valutate/svalutate al valore di presumibile realizzo; anche dopo il 2016 resta rilevante la valutazione del valore economico ma la rilevazione è in deduzione dall'equity, non più come attività patrimoniale.
- Occorre coordinare la rappresentazione contabile con gli aspetti fiscali previsti dagli artt. 47 e 87 del TUIR, poiché la diversa collocazione in bilancio può influire sul trattamento fiscale delle operazioni correlate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Padova
- Sentenza · 5 gen 2021Sentenza del 05/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →