Sentenza del 05/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento - Inutilizzabilità ai fini dell' accertamento di imponibile di documentazione prodotta dal contribuente successivamente alla fase pre-contenziosa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente dopo la fase pre-contenziosa è inutilizzabile ai fini dell'accertamento, salvo che il contribuente dimostri che la tardiva produzione sia dipesa da cause non imputabili a lui. Pertanto la produzione tardiva, non adeguatamente giustificata, non ha alterato l'esito dell'accertamento (utilizzabilità negata).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha prodotto documentazione idonea a sostenere la propria posizione fiscale solo dopo la fase pre-contenziosa (contraddittorio). La questione era se tale documentazione tardiva potesse essere utilizzata ai fini dell'accertamento per rideterminare l'imponibile.
Norme richiamate
norme procedurali tributarie e principio del contraddittorio (riferimento normativo concreto non presente nel testo)
La norma è interpretata nel senso che il contribuente deve esporre e documentare la propria posizione nella fase pre-contenziosa; la produzione tardiva è ammessa solo se il contribuente prova che il ritardo dipende da cause non a lui imputabili.
Massime di principio
- La documentazione a sostegno della posizione fiscale va presentata nella fase pre-contenziosa/di contraddittorio: se non prodotta allora, rischia di essere dichiarata inutilizzabile in sede di accertamento.
- Se si presenta documentazione tardiva, occorre documentare e provare cause non imputabili al contribuente (es. documenti in possesso di terzi, forza maggiore, impedimenti oggettivi) per ottenere la loro ammissione.
- Conservare evidenze temporali e comunicazioni (PEC, raccomandate, deleghe, solleciti a terzi) che dimostrino il tentativo di acquisire i documenti nei termini o le ragioni del ritardo.
- Se la PA rifiuta di considerare documenti tardivi, nel contenzioso il contribuente deve focalizzarsi sulla prova che il ritardo era non imputabile e proporre istanze motivate per l'ammissione delle prove sopravvenute.
- In pratica, la strategia preventiva è fondamentale: raccogliere e formalizzare tutta la documentazione utile prima o durante il contraddittorio e, se inevitabile il ritardo, attivare subito canali formali che attestino le cause del ritardo.
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