Cassazione Penale, Sentenza n. 17743/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Gianluigi Berizzi a 14 giorni di reclusione per i reati di minaccia e violenza privata in continuazione (con riduzione per il rito abbreviato), eccependo la violazione di legge per illegittimità della pena in quanto fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. Il Sostituto Procuratore Generale in Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena a 15 giorni (minimo legale), ma la Corte ha ritenuto che, trattandosi della determinazione di una pena calcolata sul reato continuato, la rideterminazione integrale (quota base e aumento per la continuazione) compete al giudice del merito e non possa essere effettuata pienamente dalla Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha dichiarato fondata la censura relativa all'illegalità della pena, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per il nuovo esame esclusivamente del trattamento sanzionatorio. La Corte ha precisato che il limite minimo di 15 giorni di reclusione previsto dall'art. 23 cod. pen. è inderogabile e che, poiché la pena impugnata deriva dal calcolo del reato continuato, la determinazione della quota base e dell'aumento per continuazione deve essere effettuata dal giudice del merito. È stato inoltre ricordato che, in caso di annullamento parziale con rinvio riguardante solo il trattamento sanzionatorio, le questioni relative all'accertamento dei reati e alla loro attribuibilità acquisteranno autorità di cosa giudicata.
Norme richiamate
Stabilisce il limite minimo inderogabile per la durata della reclusione (quindici giorni); tale minimo non può essere ridotto neppure in presenza di diminuzioni previste da riti speciali (es. abbreviato) in assenza di espressa previsione di legge
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione poteri di rimodulazione della pena in taluni casi; tuttavia non è applicabile quando la pena impugnata è il risultato di un calcolo relativo a reati in continuazione, perché la determinazione della quota base e dell'aumento per continuazione richiede la valutazione piena del giudice del merito
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, qualora la Cassazione annulli una sentenza con rinvio, il processo debba proseguire davanti al giudice indicato; nel caso di annullamento relativo solo al trattamento sanzionatorio, l'annullamento deve essere accompagnato dal rinvio al giudice del merito per la rideterminazione della pena entro i limiti di legge
Massime di principio
- La fissazione di una pena di reclusione al di sotto del minimo legale previsto dall'art. 23 cod. pen. comporta l'annullamento della sentenza per vizio di legge.
- Le diminuzioni di pena conseguenti a riti speciali (ad es. il giudizio abbreviato) non possono portare la pena al di sotto del minimo legale, salvo espressa norma contraria.
- Quando l'errore riguarda la determinazione di una pena derivante da reato continuato (calcolo della quota base e dell'aumento in continuazione), la Corte di cassazione non può effettuare la completa rimodulazione della pena: occorre il rinvio al giudice del merito che ha piena competenza per ricalcolare entrambe le componenti.
- La Cassazione può rideterminare la pena senza rinvio solo se si tratta di una rettifica che non richiede valutazioni di merito (es. mera correzione formale o aritmetica).
- Se l'annullamento riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, gli accertamenti sulla sussistenza dei reati e sulla responsabilità dell'imputato restano definitivi e acquistano autorità di cosa giudicata, così che il nuovo giudizio deve limitarsi alla nuova determinazione della pena entro i limiti di legge.
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