Sentenza n. 2640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2295 del 2025, mediante proposta risarcitoria ritenuta incompleta e non adeguatamente motivata
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2295 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto agli emolumenti connessi alla retrodatazione virtuale della nomina a dirigente scolastico e aveva ordinato al Ministero di formulare una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., oltre alla ricostruzione contributiva e previdenziale o alla corresponsione dell’equivalente economico. Dopo la formulazione, da parte dell’amministrazione, di una proposta di euro 23.000, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del giudicato, difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha contestato l’individuazione del concorrente cui riferire il dies a quo del risarcimento, sostenendo che dovesse assumersi quale riferimento il candidato collocato in posizione anteriore che era stato nominato nel 2015, anziché il candidato nominato nel 2018; ha contestato il calcolo del quantum, la mancata considerazione della ricostruzione previdenziale e contributiva, la determinazione al minimo della componente variabile della retribuzione dirigenziale e l’omessa distinzione tra capitale, interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto di avere dato corretta esecuzione al giudicato, affermando che il dies a quo fosse quello della nomina del concorrente che precedeva la ricorrente nella graduatoria, che la componente variabile potesse essere determinata al minimo in assenza di effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e che la ricostruzione previdenziale fosse di competenza degli enti preposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso solo in parte. La contestazione relativa al dies a quo è stata dichiarata inammissibile in sede di ottemperanza, poiché la sentenza ottemperanda aveva già stabilito che la decorrenza dovesse coincidere con la data di immissione in servizio del concorrente che precedeva la ricorrente in graduatoria. Tale statuizione, coperta dal giudicato, non poteva essere rimessa in discussione in sede esecutiva sulla base di una diversa interpretazione della graduatoria o delle rinunce di altri concorrenti. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla ricostruzione previdenziale e contributiva, espressamente riconosciuta dalla sentenza del TAR e non correttamente attuata dall’amministrazione. È stata respinta la contestazione concernente il calcolo al minimo della retribuzione di posizione variabile: poiché la ricorrente non aveva concretamente svolto le funzioni dirigenziali, la quantificazione minima è stata ritenuta coerente con la liquidazione equitativa del danno e con l’abbattimento del 70% previsto dal giudicato. Il Collegio ha però stabilito che l’amministrazione dovesse indicare analiticamente, nel prospetto dei conteggi, la quota imputabile a capitale, interessi e rivalutazione. Ha precisato che il risarcimento costituisce debito di valore, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, con calcolo degli interessi legali sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, e non sull’intero importo già rivalutato. Al Ministero è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato, sia quanto alla ricostruzione previdenziale e contributiva, sia quanto alla quantificazione analitica delle diverse componenti del credito. La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora sono state riservate all’eventualità di ulteriore inadempimento; allo stato, la penalità è stata respinta perché l’amministrazione, pur non avendo adempiuto correttamente, non era rimasta completamente inerte. Le spese sono state compensate per il carattere parziale dell’accoglimento.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza.
Richiamato per il reclamo relativo all’esatta esecuzione del giudicato.
La proposta risarcitoria dell’amministrazione deve essere formulata secondo i parametri stabiliti dal giudice e costituisce modalità di attuazione della sentenza.
Giustifica la liquidazione equitativa del danno e la determinazione ridotta della componente retributiva in assenza di effettivo svolgimento dell’attività dirigenziale.
Richiamato quale criterio per la liquidazione equitativa del danno risarcibile.
art. 42, comma 2, CCNL dirigenti scolastici 2019-2021
Rileva per la determinazione della componente variabile della retribuzione di posizione; in assenza di effettivo incarico dirigenziale, la quantificazione minima è stata ritenuta congrua.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza non possono essere rimesse in discussione le statuizioni contenute nel giudicato né possono essere introdotte questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione; il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
- Quando il giudicato riconosce la ricostruzione previdenziale e contributiva o il relativo equivalente economico, l’amministrazione deve dare specifica esecuzione a tale statuizione e non può limitarsi alla sola liquidazione della componente retributiva e risarcitoria.
- Nella liquidazione equitativa del danno derivante dalla ritardata costituzione di un rapporto di impiego, l’assenza di effettivo svolgimento delle funzioni può giustificare sia una significativa riduzione percentuale della retribuzione spettante sia la determinazione al minimo delle componenti retributive collegate alla concreta prestazione o all’incarico effettivamente svolto.
- Il prospetto esecutivo di una condanna risarcitoria deve distinguere analiticamente la sorte capitale dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria, così da rendere verificabile la conformità dell’adempimento al giudicato.
- Il risarcimento del danno costituisce debito di valore: la somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, non sull’importo complessivamente rivalutato in un’unica soluzione.
- La penalità di mora può essere negata o riservata quando l’amministrazione non sia rimasta totalmente inerte e abbia comunque adottato atti parzialmente orientati all’esecuzione, ferma la possibilità di disporla in caso di ulteriore inadempimento dopo il termine assegnato dal giudice.
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