Cassazione Penale, Sentenza n. 40400/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati principali, aveva confermato la responsabilità penale su base indiziaria. Denunciava vizi di motivazione e travisamento della prova per avere i giudici di merito attribuito a lui la paternità di post diffamatori e di un blog di rivendicazione nonostante l'assenza di accertamenti tecnici sull'origine informatica, la mancata identificazione dell'hacker da parte della polizia postale, la presenza di dichiarazioni di terzi basate su conoscenze indirette o voci correnti, e l'erronea valorizzazione di una chat prodotta dalla parte civile. Inoltre sosteneva che la Corte d'appello non avrebbe esaminato compiutamente i motivi d'appello per pronunciare un'assoluzione invece della dichiarazione di estinzione per prescrizione (riferendosi al principio Tettamanti) e denunciava violazioni degli artt. 191 co.1 e 194 co.3 c.p.p. in relazione all'utilizzo del presunto fatto notorio o voce corrente sul blog.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e manifestamente infondati: la valutazione dei giudici di merito si fondava su una pluralità convergente di indizi (movente, contenuto dei post, rapporto tra le parti, comportamento dell'imputato, cessazione delle pubblicazioni dopo la querela, chat e dichiarazioni della persona offesa), che legittimano l'attribuzione dei post all'imputato anche in assenza di accertamenti tecnici sull'indirizzo IP. Ha confermato il principio secondo cui la dichiarazione di proscioglimento prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione solo quando l'assenza della prova di colpevolezza emerga dagli atti in modo ictu oculi; tale condizione non sussisteva. Quanto al profilo del blog ritenuto 'fatto notorio', la Corte ha osservato che anche escludendo quel singolo elemento le residue prove indiziarie restavano sufficienti a sostenere la condanna (doublè conforme tra primo e secondo grado). Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese di parte civile per tardività della comunicazione delle conclusioni.
Norme richiamate
Norma penale relativa all'accesso abusivo a un sistema informatico; indicata nei capi di imputazione di primo grado come reato contestato.
Norma penale sulla diffamazione, con riferimento alla forma commessa mediante stampa o altro mezzo di pubblicità; uno dei reati originariamente contestati.
Norma penale riferita ad interferenze illecite nella vita privata o alla molestia in forma specifica; richiamata tra i capi di imputazione originari.
Norma sul concorso di persone nel reato (circostanza aggravante), indicata tra le contestazioni di primo grado.
art. 129, comma secondo, c.p.p.
Disciplina la possibilità per il giudice, in presenza di cause di estinzione del reato, di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento quando l'assenza di prova o l'innocenza emerga dagli atti in modo 'ictu oculi'. La Corte ha ricordato che tale ipotesi è eccezionale e non applicabile quando la prova richiede un apprezzamento ponderato.
Norma processuale citata dalla difesa in tema di limiti probatori (voci/indizi); la Corte ha ritenuto che l'eventuale qualificazione della voce sul blog non incidesse sull'insieme indiziario che giustificava la condanna.
Norma che riguarda il divieto di testimonianza sulle voci correnti; la Corte ha esaminato l'obiezione ma ha concluso che, anche escludendo il profilo della voce/notorietà, le altre prove indiziarie restavano sufficienti.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In materia di diffamazione on line non è sempre imprescindibile l'accertamento tecnico della provenienza telematica (es. IP); la responsabilità può essere ricostruita su base indiziaria quando vi sia la convergenza di molteplici e precisi elementi (movente, relazione tra le parti, tenore dei messaggi, comportamento successivo dell'autore presunto).
- La dichiarazione di proscioglimento prevale sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo se l'assenza della prova o l'innocenza risulta dagli atti in modo immediatamente percepibile (ictu oculi); nei casi che richiedono valutazione di indizi o bilanciamento di risultanze probatorie, va pronunciata la dichiarazione di estinzione per prescrizione e non il proscioglimento.
- Le informazioni qualificate come 'voce corrente' o 'fatto notorio' richiedono cautela: se ritenute utilizzabili, devono essere valutate insieme agli altri elementi; se espunte, occorre sempre verificare se le residue prove sono sufficienti a sostenere il convincimento del giudice.
- La doglianza per travisamento della prova in Cassazione è limitata quando esistono decisioni 'doppie conformi' di merito: va dimostrato che il presunto travisamento riguarda un argomento introdotto per la prima volta in secondo grado.
- L'onere di specificità dell'impugnante in cassazione è elevato: i motivi devono confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o meramente oppositive sono spesso dichiarate aspecifiche e inammissibili.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di singoli elementi probatori, il ricorrente deve spiegare l'incidenza dell'eventuale esclusione di tali elementi sulla 'prova di resistenza' dell'impianto accusatorio; se le residue prove rimangono sufficienti, il vizio non è decisivo.
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