Cassazione Penale, Ordinanza n. 22848/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per l'imputato derivante dalla sentenza di appello, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione di un assegno, contestando: 1) la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 c.p.; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e inammissibile, perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché riproponeva censure già dedotte in appello e disattese, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione alla valutazione della particolare tenuità del fatto e dell'importo dell'assegno ricettato.
Norme richiamate
La censura sull'elemento soggettivo e sull'attenuante speciale è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito; la Corte richiama inoltre la motivazione di merito sul dolo di ricettazione e sulla non particolare tenuità del fatto anche in ragione dell'importo dell'assegno.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità, l'indeterminatezza o la mera riproposizione di doglianze già disattese in appello comportano inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare l'apprezzamento di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi va apprezzata anche in senso estrinseco: il ricorso è inammissibile se non si confronta con la complessità delle ragioni della decisione o se ripropone pedissequamente censure già respinte in appello.
- Nel reato di ricettazione, la sussistenza del dolo può essere desunta da elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito, come l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato sull'origine del possesso e le modalità anomale di acquisizione del bene.
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