Cassazione Penale, Sentenza n. 27076/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 71.470, contestando che le somme non fossero profitto del reato contestato (art. 493 ter c.p.) ma provenissero da risarcimento danni per la morte del fratello e da indennità di disoccupazione; denunciava la mancanza di movimenti bancari collegabili al reato e che molte transazioni erano autorizzate dal titolare della carta (prodotti screenshot WhatsApp). Contestava inoltre l'illegittimità del sequestro di somme acquisite anteriormente all'introduzione della confisca per equivalente e sollevava questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 240 c.p. e agli artt. 24 e 25 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti. Ha ritenuto che il ricorso prospettasse una rivalutazione in fatto della prova già compiuta dal Tribunale del riesame, sindacato in cassazione solo per violazione di legge e non per contraddittorio di merito. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, se il profitto o il prezzo del reato è costituito da denaro, la confisca deve essere qualificata come diretta per la natura fungibile del denaro, non essendo necessaria la prova del nesso di derivazione diretta tra la specifica somma e il reato (richiamate Sezioni Unite Lucci, Gubert, Coppola). Ne consegue che l'originaria legittimità delle somme confluite nel patrimonio non ostacola il sequestro/confisca diretta. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Inoltre, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale relativa al reato contestato (truffa aggravata mediante indebito utilizzo di carte). È parte del capo di imputazione da cui deriva il sequestro a fini di confisca del profitto.
Richiamato nella censura di legittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la sollevazione poiché, nel caso di denaro quale profitto del reato, la confisca diretta è pacificamente ammessa senza necessità di provare il nesso di derivazione tra la specifica somma e il reato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente relativa ai motivi di cassazione; la Corte rileva che la censura proposta in realtà mirava a una valutazione in fatto non consentita.
Norma che disciplina la condanna per le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria diretta alla Cassa delle ammende a favore dello Stato, applicata alla ricorrente per l'inammissibilità con profili di colpa.
Sezioni Unite, sent. n. 31617 del 26/6/2015 (Lucci)
Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015
Giurisprudenza che afferma che quando il prezzo o il profitto del reato è denaro, la confisca è diretta e non richiede prova del nesso di derivazione diretta tra la somma e il reato.
Sezioni Unite, sent. n. 10561 del 30/1/2014 (Gubert)
Sezioni Unite, n. 10561 del 30/1/2014
Principio che la confisca di denaro quale profitto del reato non è subordinata alla verifica che le somme provengano direttamente dal delitto; conta il valore equivalente in denaro.
Sezioni Unite, sent. n. 42415 del 27/5/2021 (Coppola)
Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021
Conferma che la confisca diretta del denaro che rappresenta l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato è legittima anche se è provata l'origine lecita della specifica somma rinvenuta.
D.L. 137/2020 art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato solo in ordine al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale prevista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo reali è ammissibile prevalentemente per questioni di legge; non è lo strumento per una rivalutazione in fatto degli elementi probatori già valutati dal giudice del riesame.
- Quando il profitto o il prezzo del reato è costituito da denaro, la confisca deve essere qualificata come diretta per la natura fungibile del denaro: non è necessario dimostrare che la specifica somma derivasse direttamente dal reato, basta che l'ammontare corrisponda al profitto contestato.
- La prova dell'origine lecita di una specifica somma rinvenuta nel patrimonio non impedisce automaticamente il sequestro/confisca diretta del denaro equivalente al profitto del reato.
- Le questioni attinenti alla temporalità di acquisto delle somme rispetto a modifiche normative (es. introduzione della confisca per equivalente) sono irrilevanti quando si procede a sequestro/confisca diretta basata sulla natura fungibile del denaro.
- In situazioni analoghe, chi ritiene che somme sequestrate derivino da entrate lecite dovrebbe concentrare i propri mezzi difensivi sul giudizio di merito o proporre motivazioni di diritto precise ammissibili in cassazione, evitando una mera rinnovazione della valutazione probatoria.
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