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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14563/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in base a un contratto di abbonamento a canali Pay TV, comprensive di canoni insoluti, penale per la mancata restituzione della card, spese postali e interessi moratori. L'intimato propose opposizione sostenendo di non avere mai ricevuto la card necessaria per usufruire del servizio. Il giudice di pace revocò il decreto, ritenendo nullo il contratto per mancanza dell'indicazione del prezzo e vessatorie alcune clausole (rinnovo tacito, penale, interessi moratori). Il tribunale confermò la decisione. In cassazione la società ricorrente dedusse: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse considerato che il consumatore aveva conosciuto l'offerta e il prezzo tramite una rivista di settore e che il contratto si perfezionava per corrispondenza; 2) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere esaminato il motivo di appello sulla vessatorietà delle clausole; 3) omessa pronuncia sulla natura della penale; 4) omessa pronuncia sulla pattuizione degli interessi moratori. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per doppia conforme e per violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato e trascritto gli atti e le ragioni di fatto dei due gradi di merito; ha ritenuto inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto perché la motivazione sintetica del giudice di appello poteva legittimamente assorbire le questioni residue, senza integrare omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato l'appello dell'impresa e, a monte, la revoca del decreto ingiuntivo. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inammissibilità dei motivi: il primo perché proposto contro una doppia conforme senza la necessaria specifica deduzione delle diversità tra le basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado e senza adeguata trascrizione degli atti; gli altri perché le questioni lamentate come omesse risultavano assorbite dalla ratio decisoria della sentenza impugnata e comunque non integravano omessa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione, nella ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione con motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non ricorre quando le questioni risultano assorbite dalla decisione su altre questioni ritenute dirimenti.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione concisa della sentenza è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e non impone l'esame analitico di tutte le questioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza può motivare in modo sintetico, trattando solo le questioni rilevanti e assorbendo quelle residue.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta vessatorietà delle clausole contrattuali.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito quale base per la declaratoria di nullità del contratto per mancanza dell'indicazione del prezzo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non specifica e confronta le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando che non sono sovrapponibili.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso impone la trascrizione o specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mera sollecitazione a rivalutare il materiale istruttorio è preclusa al giudice di legittimità.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione non esaminata risulta assorbita dalla decisione su una questione preliminare o dirimente, anche se la motivazione non la tratta espressamente.
  • La motivazione della sentenza può essere concisa: il giudice non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni argomento delle parti, purché la ratio decidendi sia comprensibile e logicamente coerente.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo, una censura fondata sulla validità o sulle clausole del contratto diviene inammissibile in cassazione se è proposta senza confrontarsi con la struttura decisoria delle sentenze di merito e senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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