Ordinanza n. 815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2018 n.5629, che ha accolto il ricorso n. 1346/2016 R.G. proposto da Giorgio, Maria Grazia, Stefano e Tiziana Camassa e da Daniela Danna per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 19 novembre 2015 n.334, che aveva accolto solo in parte il ricorso di I grado n. 2044/2015 R.G. proposto per la condanna del Comune di Sava al pagamento di somme dovute in base alla convenzione urbanistica 5 ottobre 1999 rep. n.45 del Segretario comunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e condotte dilatorie del Comune nell'esecuzione del giudicato e attività del Commissario ad acta ritenuta non satisfattiva
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5629/2018, che aveva sostituito il Commissario ad acta e gli aveva imposto di acquisire dalle ditte debitrici del Comune, in base alla convenzione urbanistica del 5 ottobre 1999, le somme dovute, costituire un fondo di rotazione e utilizzare tali somme per corrispondere ai ricorrenti quanto spettante. Il Commissario ha riferito dapprima la scarsa collaborazione, se non la resistenza, degli uffici comunali e, successivamente, il perdurare di un atteggiamento dilatorio ed elusivo dell'amministrazione. Ha quindi chiesto l'assistenza di un ausiliario per la complessità delle operazioni, ausilio poi disposto dalla Sezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Commissario ad acta, quale ausiliare del giudice in materia soggetta a giurisdizione di merito, non debba limitarsi a sollecitare o assistere l'amministrazione, ma possa e debba adottare personalmente tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto, la persistente mancata collaborazione del Comune rendeva necessaria l'azione diretta del Commissario; inoltre, l'ausiliario già nominato gli forniva gli elementi e le conoscenze necessarie per procedere. Il Collegio ha quindi disposto che il Commissario adottasse senza ulteriore indugio ogni atto idoneo a eseguire la sentenza. Ha richiamato, inoltre, la qualità di pubblico ufficiale del Commissario e la possibile rilevanza penale di condotte di violenza o minaccia volte a impedirne l'operato. La pronuncia è non definitiva e ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 134 comma 1, lett. a), c.p.a.
Il Commissario ad acta nominato nel corso di un giudizio di ottemperanza è ausiliare del Giudice in materia soggetta a giurisdizione di merito.
Il Commissario, in quanto ausiliare del giudice nell'esercizio della giurisdizione di merito, può e deve adottare direttamente gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, quando l'amministrazione non vi provveda.
Il richiamo riguarda la possibile rilevanza penale della violenza o minaccia diretta a impedire l'operato del Commissario ad acta.
Il richiamo riguarda la possibile rilevanza penale della resistenza all'operato del Commissario ad acta e la legittimazione, nei limiti di legge, all'intervento della forza pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sottoposto alla giurisdizione di merito, il Commissario ad acta è ausiliare del giudice e dispone del potere-dovere di adottare personalmente gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione mantiene un atteggiamento non collaborativo, dilatorio o elusivo, il Commissario ad acta non deve limitarsi a sollecitare l'apparato amministrativo, ma deve sostituirsi ad esso nell'adozione degli atti esecutivi necessari.
- La nomina di un ausiliario tecnico o amministrativo non esclude il potere-dovere del Commissario di esercitare direttamente le proprie funzioni; l'ausiliario serve a fornire supporto conoscitivo e operativo alle attività commissariali.
- Il Commissario ad acta, quale pubblico ufficiale, può chiedere l'intervento della forza pubblica nei limiti di legge quando condotte di violenza o minaccia impediscano l'esecuzione del giudicato, ferma la possibile rilevanza penale delle condotte ai sensi degli artt. 336 e 337 c.p.
Come è indicizzato
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