Cassazione Penale, Ordinanza n. 18742/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è stata mantenuta ferma, con conferma della valutazione dell'aggravante della minorata difesa, del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p.; 2) violazione di legge e vizi motivazionali sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizi motivazionali sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano meri reiterativi di doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese con motivazione ritenuta esaustiva e immune da vizi logici. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto non consentito e comunque manifestamente infondato perché tendeva a una rivalutazione del merito sulla sussistenza della minorata difesa; il secondo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva correttamente indicato gli elementi decisivi per negare le attenuanti; il terzo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione della congruità della pena, senza evidenziare arbitrarietà o illogicità nella decisione di merito.
Norme richiamate
La circostanza aggravante è stata ritenuta correttamente applicata sulla base della vulnerabilità della persona offesa e delle condizioni concrete dell'azione, sicché la censura che mira a una diversa lettura del merito è inammissibile in sede di legittimità.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando dà conto degli elementi decisivi posti a base della decisione e non presenta evidenti illogicità.
In cassazione non è consentita una richiesta di nuova valutazione del merito o della congruità della pena, salvo vizi di legge o motivazione nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre in modo meramente reiterativo le stesse doglianze già dedotte e respinte in appello, se la motivazione di merito è esaustiva e priva di vizi logici.
- La censura sulla sussistenza di una circostanza aggravante è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o di motivazione, sollecita in realtà una rivalutazione degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
- Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La valutazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non è ammessa una diversa apprezzamento della congruità sanzionatoria.
- Ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è legittimo valorizzare la gravità concreta del fatto, le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, anche in relazione ai precedenti penali, se tali elementi sono esplicitati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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