Cassazione Penale, Ordinanza n. 32745/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, quale giudice del rinvio dopo precedente annullamento limitato a tale punto, aveva nuovamente negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e aveva escluso le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deduceva vizio motivazionale e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non applicare l'art. 131-bis c.p. e nel mantenere il diniego delle attenuanti generiche. La difesa insisteva sulla asserita minima offensività della condotta e sulla presunta giustificazione dell'allontanamento dal lavoro per la perquisizione presso l'abitazione dell'imputato. La sentenza di rinvio aveva invece valorizzato la rilevante offensività della condotta, consistita nell'attestare falsamente la presenza in servizio tramite timbratura del badge mentre l'imputato si trovava a casa, per un arco temporale significativo, e nel farlo in un contesto in cui la falsità appariva addirittura percepibile dagli operanti di polizia giudiziaria. Aveva inoltre considerato l'assenza di resipiscenza, la mancanza di condotta riparatoria, i precedenti penali e la commissione congiunta di un ulteriore reato connesso di truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente, coerente e non illogico sia il diniego dell'art. 131-bis c.p. sia quello delle attenuanti generiche. In particolare, ha ritenuto legittimo il giudizio di non particolare tenuità fondato sulle modalità fraudolente della condotta, sulla sua spregiudicatezza, sulla durata dell'assenza dal servizio, sul danno all'immagine dell'ente e sulla mancata resipiscenza; analogamente, ha giudicato correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività, desunta dalle modalità della condotta, dal grado di colpevolezza e dall'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per l'elevata offensività della condotta fraudolenta e per la mancanza di minima offensività.
art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001
La condotta contestata è stata qualificata come attestazione falsa della presenza in servizio del dipendente pubblico mediante timbratura del badge, mentre egli si trovava altrove.
I criteri di valutazione della tenuità dell'offesa e del trattamento sanzionatorio devono essere ricavati dalle modalità della condotta, dal grado di colpevolezza e dall'entità del danno o del pericolo; il giudice può richiamare solo gli elementi ritenuti rilevanti.
Le circostanze attenuanti generiche non richiedono più, da sole, il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle per l'assenza di elementi o circostanze positive e per la gravità del fatto.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001
falsamente, quale dipendente del comune di Valguarnera Caropepe, con modalità fraudolenta, consistita nell'effettuare la timbratura del cartellino marcatempo (badge), la sua presenza in servizio presso il luogo di lavoro, mentre si trovava presso la sua abitazione
Descrive la condotta fraudolenta oggetto di valutazione in sede di merito e legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio di particolare tenuità deve considerare in modo complessivo le modalità concrete della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; la tenuità non può essere riconosciuta quando il fatto presenti una marcata spregiudicatezza o un'offensività apprezzabile.
- Il giudice può escludere la particolare tenuità valorizzando elementi anche solo uno tra quelli indicati dall'art. 133, comma 1, c.p., purché decisivi e logicamente esplicitati, senza necessità di analizzare in modo analitico ogni singolo elemento astrattamente rilevante.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione faccia riferimento a elementi negativi specifici, quali la gravità delle modalità esecutive, i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza o di condotte riparatorie; non è necessario prendere in considerazione tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- Nell'ambito di una stessa vicenda, lo stesso dato fattuale può essere valutato più volte per finalità diverse, ad esempio per escludere la particolare tenuità del fatto e per negare le attenuanti generiche, purché la doppia valutazione sia funzionale a profili giuridici differenti.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica, coerente e adeguata.
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