Cassazione Civile, Ordinanza n. 06040/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva pignorato presso terzi i crediti della debitrice verso un ente teatrale, in base a una cartella di pagamento relativa a crediti erariali iscritti a ruolo per IVA e IRPEF, con addizionali, interessi e sanzioni riferiti ad annualità pregresse. La debitrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale aveva accolto l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento presso terzi. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma dalla decisione emerge che il nodo decisivo è stato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, poiché non era stato evocato il terzo pignorato. La ricorrente non aveva neppure indicato tale terzo nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Varese, quale giudice di primo e unico grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dal rilievo pregiudiziale del difetto di contraddittorio.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso di un’espropriazione presso terzi richiede la partecipazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario.
Nelle opposizioni esecutive relative all’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre parte necessaria del giudizio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato come norma che impone la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio necessario non sia stato integrato nei gradi di merito.
Fondamento della cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado quando il processo è viziato per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato in un precedente per affermare l’inammissibilità del ricorso che non indichi esattamente i terzi pignorati litisconsorti necessari.
art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come disciplina della riscossione coattiva mediante pignoramento presso terzi in ambito esattoriale.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive aventi ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla fase del processo esecutivo.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario nel giudizio di merito determina la nullità dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti senza integrare il contraddittorio necessario, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione relativo a una procedura esecutiva presso terzi, l’esatta individuazione del terzo pignorato assume rilievo essenziale ai fini dell’integrità del contraddittorio.
- Nel processo esecutivo, il controllo sul litisconsorzio necessario ha carattere pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi di ricorso nel merito.
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