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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18970/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esposizione sommaria del fatto, requisito di contenuto-forma prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro il decreto del Tribunale di Perugia n. 4530/2018. Dal testo dell'ordinanza non emerge la fattispecie sostanziale sottostante alla controversia, né il contenuto specifico dei motivi di impugnazione. La Corte si è limitata a rilevare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il ricorso non conteneva un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere compiutamente sia il fatto sostanziale sia il fatto processuale senza dover ricorrere ad altre fonti, inclusa la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali della controversia; la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13

    È richiamato come base del rinvio al meccanismo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e non meramente formale.
  • Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente il fatto sostanziale e il fatto processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • La mancanza di una chiara ricostruzione della vicenda processuale e dei fatti rilevanti determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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