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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00863/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un debito garantito da fideiussione nei confronti di più garanti di una società debitrice. In primo e secondo grado gli opponenti avevano eccepito, tra l’altro, la nullità della fideiussione perché conforme a uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale da un provvedimento dell’autorità di vigilanza, con conseguente nullità del contratto a valle e caducazione della garanzia; in subordine era stata dedotta la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. La ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e degli artt. 1418, 1419 e 1957 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della fideiussione, considerare il provvedimento dell’autorità come fatto notorio o comunque attribuirgli valore probatorio privilegiato, e ritenere sufficiente la conformità della fideiussione alle clausole dello schema ABI per affermare la nullità derivata del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la premessa della Corte d’appello secondo cui il provvedimento sanzionatorio dell’autorità non è fatto notorio e deve essere prodotto dalla parte che lo invoca. Ha inoltre ribadito che, nelle azioni follow up per la nullità dei contratti a valle di intese restrittive già sanzionate, il rilievo officioso della nullità è possibile solo se risultano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto necessari. Nel caso concreto, però, la ricorrente non ha assolto l’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo indicato in modo puntuale il documento rilevante e la sua collocazione nei fascicoli, né chiarito univocamente a quale documento si riferisse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la nullità per intesa anticoncorrenziale deve assolvere l’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, inclusa la produzione del provvedimento amministrativo rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Il provvedimento sanzionatorio dell’autorità non integra fatto notorio; la regola di decisione sulle prove non consente di sostituire la produzione documentale con la conoscenza generica del giudice.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto a valle può essere dedotta solo se risultano allegati e acquisiti gli elementi fattuali che consentano di desumerla.

  • art. 1419 c.c.

    È richiamata come norma invocata dalla ricorrente per sostenere la nullità parziale o derivata della fideiussione, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1957 c.c.

    La questione della decadenza del creditore resta assorbita; la Corte dà atto che la clausola contrattuale richiamata nel ricorso è stata considerata nel giudizio di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, la loro collocazione nei fascicoli e la sequenza processuale di riferimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il filtro in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • l. n. 287 del 1990

    È richiamata come disciplina dell’intesa restrittiva della concorrenza posta a base dell’eccezione di nullità della fideiussione.

  • d.lgs. n. 3 del 2017

    È evocato dalla ricorrente per sostenere il valore probatorio degli accertamenti dell’autorità antitrust, ma la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Chi invoca la nullità di un contratto a valle per violazione della normativa antitrust deve produrre in giudizio il provvedimento amministrativo che accerta l’intesa restrittiva e gli ulteriori elementi fattuali da cui desumere la nullità; tale provvedimento non è, di per sé, fatto notorio.
  • Il rilievo officioso della nullità è ammesso anche nelle controversie relative a contratti bancari/fideiussori collegati a intese anticoncorrenziali, ma solo se gli atti di causa contengono tutti gli elementi necessari per apprezzarne l’esistenza.
  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile il rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: la parte deve indicare specificamente i documenti su cui fonda il motivo, dove si trovino nei fascicoli e quale sia il loro contenuto rilevante; la mancanza di tali indicazioni rende inammissibile il motivo.
  • La mera affermazione che un contratto riproduca clausole di uno schema ritenuto anticoncorrenziale non basta, da sola, a determinare la nullità dell’intero contratto se non sono allegati e provati gli ulteriori presupposti fattuali richiesti dalla domanda.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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