Cassazione Penale, Ordinanza n. 09705/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un soggetto condannato in rito abbreviato dal Tribunale e poi in appello per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per fatti commessi in Siracusa il 1 agosto 2024. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo contestava il mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche, ritenendo ingiustificata la loro mancata prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte di appello aveva già dato adeguata e coerente risposta valorizzando la non trascurabilità del fatto per quantità e pluralità delle sostanze sequestrate, materiale per il confezionamento e numero delle dosi ricavabili, nonché la pluralità dei precedenti penali, anche per fatti di particolare allarme; le doglianze difensive miravano in realtà a una diversa lettura del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; nel giudizio di merito è stata ritenuta integrata la detenzione illecita di crack e hashish in quantità non esigue.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La difesa ne invocava l'applicazione, ma la Corte ha escluso la lieve entità perché il fatto presentava dimensioni non trascurabili, desumibili da quantità, pluralità delle sostanze, materiale per il confezionamento e numero delle dosi ricavabili.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente la concreta offensività del fatto, considerando quantità e qualità della sostanza, pluralità dei tipi di stupefacente, presenza di materiale per il confezionamento e numero delle dosi ricavabili.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità può essere esclusa quando gli indici fattuali rivelino una dimensione non trascurabile della condotta di detenzione o cessione di stupefacenti.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione; non è consentita una diversa rivalutazione del merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire alla motivazione del giudice di merito una propria lettura alternativa dei fatti quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e coerenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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