Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato il decreto del tribunale che, in sede di rinvio dopo precedente cassazione con rinvio, aveva nuovamente rigettato l’opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria. La lite riguardava la richiesta di accertamento della proprietà, in capo alle ricorrenti per successione dal padre, di opere d’arte della cosiddetta "Collezione Betti", collocate nei locali aziendali della società. Nel giudizio di rinvio il tribunale aveva ritenuto: a) non provata la qualità di eredi e quindi la legittimazione attiva; b) inammissibili i capitoli di prova testimoniale, perché irrilevanti o pacifici, generici, valutativi o formulati negativamente; c) non decisiva la richiesta di esibizione dell’inventario; d) irrilevante la tardività della memoria della procedura. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito discostamento dal principio di diritto della precedente cassazione e per mancata ammissione della prova testimoniale; violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il tribunale riesaminato la legittimazione attiva nonostante un preteso giudicato interno; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale errato nel ritenere formato il giudicato interno sulla richiesta di esibizione dell’inventario; omesso esame di un fatto decisivo per non avere il tribunale considerato l’eccezione di tardività della memoria della procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio, pur vincolato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente, conserva il potere di valutare l’ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale ai sensi dell’art. 244 c.p.c., questione rimasta fuori dal perimetro del precedente giudizio di legittimità. Ha quindi escluso che si fosse formato un giudicato interno sull’ammissibilità della prova orale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché anche l’eventuale fondatezza della censura sulla legittimazione attiva non avrebbe comunque travolto la decisione sorretta da un’autonoma ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stata proposta una specifica censura contro la valutazione del tribunale che aveva ritenuto l’inventario non decisivo ai fini della prova del diritto di proprietà. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la questione asseritamente omessa non era decisiva, essendo stata affrontata dal giudice di rinvio una questione rilevabile d’ufficio e indipendente dall’iniziativa di parte.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/extrapetizione e della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché il giudice di rinvio non ha deciso oltre i limiti del giudicato rescindente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
la Corte precisa che la precedente decisione di cassazione aveva solo escluso che i limiti probatori propri di tale norma impedissero in astratto la prova testimoniale del diritto di proprietà nel contesto considerato.
la Corte afferma che l’ammissibilità della prova testimoniale va valutata anche in base ai criteri di deduzione dei capitoli di prova; tale vaglio resta al giudice di rinvio se non coperto dal giudicato rescindente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla cassazione e non può rimettere in discussione gli enunciati della sentenza rescindente né i loro necessari presupposti logico-giuridici, che restano coperti da giudicato implicito o interno.
- Il vincolo del giudicato rescindente non si estende alle questioni non esaminate nel precedente giudizio di legittimità e rimaste fuori dal suo perimetro; su tali profili il giudice di rinvio conserva potere di valutazione.
- L’astratta ammissibilità di un mezzo di prova e la concreta ammissibilità dei singoli capitoli di prova sono questioni distinte: una pronuncia di cassazione che consenta in astratto la prova non preclude il controllo sulla specificità, rilevanza e non valutatività dei capitoli ex art. 244 c.p.c.
- La censura rivolta contro una sola ratio decidendi autonoma non può condurre alla cassazione della decisione se altre rationes idonee da sole a sorreggerla restano incensurate; in tal caso il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- La deduzione in cassazione deve essere specifica: non è sufficiente reiterare in modo generico la contestazione del fatto storico, occorrendo confrontarsi con la concreta valutazione compiuta dal giudice di merito sulla decisività o sull’idoneità della prova richiesta.
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