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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21074/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per falsa testimonianza (tutti) e per calunnia (Marcianò), deducendo vizi di diritto e di motivazione: mancata applicazione dell'art. 384 c.p. (presunta causa di non punibilità per intimidazioni), sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p., errori nella valutazione della pertinenza e rilevanza delle dichiarazioni, inosservanza di garanzie processuali (art. 63 e art. 192 c.p.p.), richiesta di derubricazione in altra fattispecie (art. 371-bis c.p.) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito. È stato escluso che le paure o le intimidazioni denunciate giustifichino la falsa testimonianza mediante l'art. 384 c.p.; analogamente è stato ritenuto non provato lo stato di necessità ex art. 54 c.p. (mancanza di pericolo attuale, concreto e inevitabile). La Corte ha confermato che la falsità delle deposizioni emergeva dal contrasto con le intercettazioni e con la ricostruzione giudiziale dell'omicidio; ha respinto le richieste di derubricazione e censure procedurali e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma sulla falsa testimonianza: la Corte ha ritenuto integrato il reato in quanto le deposizioni risultavano pertinenti e contraddette dalle intercettazioni e dalla ricostruzione del fatto; non è richiesto che la falsa testimonianza abbia effettivamente inciso sulla decisione, ma che fosse idonea ex ante a influenzare il convincimento.

  • art. 368 c.p.

    Norma sulla calunnia: contestata a carico di Marcianò per aver accusato i carabinieri di aver verbalizzato il falso; la Corte ha confermato l'accertamento di responsabilità sul punto come motivato dai giudici di merito.

  • art. 384 c.p.

    Esimente invocata dai difensori che la Corte ha ritenuto inapplicabile: la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. opera solo per il rischio di nocumento alla libertà o all'onore del testimone e non può essere estesa ai casi di pericolo per l'incolumità fisica; dunque non giustifica la falsa testimonianza per mere intimidazioni.

  • art. 54 c.p.

    Stato di necessità: la Corte ha precisato che, per essere riconosciuto, è necessario un pericolo attuale, concreto e inevitabile, con proporzione tra danno temuto e comportamento; il mero timore o intimidazione non è sufficiente a escludere la punibilità della falsa testimonianza.

  • art. 63 c.p.p.

    Norma che tutela il "nemo tenetur" per il teste che possa rivelare responsabilità penale propria futura: la Corte ha ribadito che le dichiarazioni indizianti non vanno confuse con le fattispecie che costituiscono di per sé reato (es. falsa testimonianza), e che l'eccezione non giustifica la riqualificazione invocata dalla difesa.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sull'assunzione e valutazione delle prove: le censure relative all'inosservanza di dette norme sono state ritenute generiche o infondate; la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito.

  • art. 371-bis c.p.

    Fattispecie di reato prospettata per derubricazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione delle condotte in quella norma, non sussistendo i presupposti per la derubricazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il riconoscimento richiede elementi positivi e non è automatico in assenza di elementi negativi; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • La falsa testimonianza è integrata quando la deposizione riguarda fatti pertinenti al processo e risulta, ex ante, idonea a influenzare il convincimento; non è necessario provare che abbia effettivamente condizionato la decisione.
  • La semplice paura o minaccia non basta a escludere la punibilità della falsa testimonianza. L'art. 384 c.p. non si estende a rischi relativi all'incolumità fisica: per esimenti si deve ricorrere allo stato di necessità (art. 54 c.p.), che richiede pericolo concreto, attuale e inevitabile.
  • Le eccezioni procedurali (es. art. 63 c.p.p. o 192 c.p.p.) devono essere specificamente dedotte e motivate: censure generiche o mera riproposizione di argomentazioni già valutate dai giudici di merito sono inammissibili in Cassazione.
  • Per ottenere le attenuanti generiche occorrono elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di precedenti o l'allegazione generica di cause di giustificazione non è sufficiente.
  • Le intercettazioni e la ricostruzione probatoria complessiva possono essere utilizzate per dimostrare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in dibattimento; il confronto tra quanto il teste dice di ricordare e quanto effettivamente percepito è centrale nell'accertamento della falsità.

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