Cassazione Penale, Ordinanza n. 21849/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Un condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il tribunale aveva negato le misure alternative per due ragioni concorrenti: i precedenti penali del soggetto e l'inidoneità del domicilio indicato, emersa dalle relazioni dell'UEPE e da un accertamento su altro indirizzo, che avevano evidenziato l'assenza dell'attuale convivenza con l'ex coniuge e quindi l'inadeguatezza del luogo indicato per l'esecuzione della misura. Il ricorso denunciava violazione di legge ed erronea motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen., ma secondo la Cassazione riproponeva censure già esaminate e disattese, senza una specifica critica dell'ordinanza impugnata, e si risolveva in doglianze di merito e in una richiesta di rivalutazione dei fatti (soprattutto sul domicilio, sulla brevità della pena residua, sulla risalenza del reato e sulla buona condotta).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non consentito in sede di legittimità perché meramente fattuale e rivalutativo, oltre che privo di specifica confutazione delle argomentazioni del tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure di merito o su motivi non consentiti in sede di legittimità.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare.
L'inammissibilità consegue alla proposizione di un motivo non consentito o comunque non conforme ai requisiti di legge.
È richiamato quale parametro dei requisiti di specificità del ricorso, la cui carenza comporta inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre questioni di fatto o a sollecitare una nuova valutazione del merito, specie se le questioni sono già state esaminate e motivate dal giudice di merito.
- L'ammissibilità del ricorso richiede una critica specifica e puntuale delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o già disattese integra inammissibilità.
- Ai fini della concessione delle misure alternative, l'inidoneità del domicilio indicato può essere desunta dalle risultanze istruttorie degli organi competenti e impedisce il riconoscimento della misura quando il luogo di esecuzione non risulti concretamente affidabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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