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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12302/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per favoreggiamento personale aggravato: il ricorso deduce violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (finalità di agevolare l'attività delle associazioni mafiose), sostenendo che tale aggravante sia stata applicata senza che emergesse il coefficiente soggettivo richiesto. Il ricorrente non nega la condotta di favoreggiamento nei confronti di Troiano, ma afferma che essa era volta a tutelare l'attività di spaccio o la persona e non ad agevolare l'associazione mafiosa; inoltre è incensurato, vive in contesto geografico differente e non risultano prove della sua intenzione o consapevolezza di favorire il clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla circostanza aggravante della "finalità agevolatrice mafiosa", disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio su tale punto. La Corte di Cassazione ha motivato l'annullamento con la necessità di rigore probatorio: l'aggravante ha natura soggettiva e richiede la dimostrazione che l'autore del reato abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, o che fosse consapevole della finalità agevolatrice del concorrente; la sentenza di merito aveva fondato l'aggravante su valutazioni congetturali e su un salto logico privo di riscontri fattuali (legame con il sodalizio, incidenza della condotta sull'attività del clan, consapevolezza del ricorrente), pertanto la qualificazione aggravatoria non è stata provata in modo sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. n. 152/1991)

    La circostanza aggravante relativa alla "finalità di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso" ha natura soggettiva: richiede che l'autore sia animato dallo scopo di favorire l'associazione oppure che, se è in concorso, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; è necessaria una rigorosa verifica probatoria sia dell'esistenza del sodalizio sia del nesso tra condotta e vantaggio per l'associazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti: nel caso era rilevante perché Troiano era indagato per tale reato aggravato dal metodo mafioso, fatto valutato nei motivi che portarono la Corte di merito ad attribuire rilievo contestuale alla condotta.

  • Sez. Un. n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'aggravante "finalità agevolatrice mafiosa" è soggettiva e si comunica al concorrente solo se quest'ultimo è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; la consapevolezza può essere provata mediante elementi di fatto che mostrino la riconoscibilità dell'intento.

  • Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022 (Coluccio)

    Richiama la necessità di rigorosità probatoria nella verifica della finalità agevolatrice e dell'esistenza reale del sodalizio, evitando di ridurre la circostanza aggravante a mera contestualità ambientale.

Massime di principio

  • L'aggravante della "finalità agevolatrice mafiosa" ha natura soggettiva: non basta la contiguità o la circostanza che l'agevolato sia membro di un clan; occorre prova che l'agente abbia agito con lo scopo di favorire l'attività del sodalizio o fosse consapevole che la sua condotta avrebbe agevolato l'associazione.
  • La semplice conoscenza dell'attività illecita del beneficiario (es. traffico di droga) non è di per sé sufficiente a collegare l'atto all'agevolazione dell'associazione mafiosa; è necessario dimostrare il nesso tra la condotta e il vantaggio per il sodalizio.
  • L'estensione dell'aggravante al concorrente richiede che questi fosse consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe: la responsabilità non si comunica automaticamente in assenza di tale consapevolezza.
  • I giudici di merito devono evitare argomentazioni congetturali o salti logici: l'accertamento dell'aggravante richiede elementi concreti e specifici sulla esistenza del sodalizio e sull'incidenza della condotta sul suo funzionamento.
  • In casi simili, se la sentenza applica l'aggravante basandosi su deduzioni indiziarie generiche (parentela, vicinanza territoriale, frequentazioni) senza prove del nesso finalistico, la decisione è vulnerabile a cassazione e possibile annullamento parziale con rinvio.

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