Cassazione Penale, Sentenza n. 29099/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Presta aveva impugnato il diniego di autorizzazione ad acquistare e detenere, nella camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore mentre era sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto potesse ledere il diritto al trattamento rieducativo e ai "piccoli gesti di normalità". Il Ministero ha ricorso in Cassazione sostenendo che la decisione sindacava discrezionalità amministrativa e le esigenze di sicurezza proprie del regime 41-bis, richiamando norme regolamentari e circolari che limitano l'uso di apparecchiature tecnologiche, e rilevando che il contrassegno SIAE non è idoneo a garantire la sicurezza sul contenuto o sulla manomissione dei dispositivi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che l'uso di CD non è vietato assolutamente ma va bilanciato con le esigenze di controllo e sicurezza del regime 41-bis; il Tribunale dovrà motivare ulteriormente verificando se consentire i CD comporti adempimenti "inesigibili" per l'Amministrazione (controlli tecnici, messa in sicurezza dei dispositivi, risorse umane e materiali) e se il divieto sia ragionevole e proporzionato nello specifico caso concreto. La Corte ha inoltre escluso che il contrassegno SIAE possa sostituire i necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui lettori.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Fondamentale per giustificare limitazioni al trattamento intramurario: il regime differenziato legittima restrizioni per impedire comunicazioni illecite e la continuazione di legami criminali; autorizzazioni devono garantire la sicurezza.
Richiamato dal Ministero per sostenere l'esistenza di competenze amministrative e limiti organizzativi nella gestione degli istituti penitenziari.
Menziionato a supporto dell'argomento secondo cui alcune materie (beni e strumenti ammessi) sono riservate a regolamentazione amministrativa e possono essere limitate per ragioni di sicurezza.
art. 40 reg. es. Ord. pen.
Norma regolamentare che limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore; utilizzata per sostenere la legittimità delle restrizioni amministrative.
art. 14 reg. es. Ord. pen.
Richiamato relativamente alla disciplina degli strumenti tecnologici e alle competenze organizzative interne all'istituto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la compressione del motivo di ricorso in Cassazione (sintesi ai fini motivazionali).
Circolare dipartimentale sui reparti ex art. 41-bis
Predispone regole più restrittive per i reparti 41-bis, ammettendo solo apparecchi forniti dall'Amministrazione e limitando l'uso di dispositivi personali.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a "piccoli gesti di normalità" (es. ascoltare musica) non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza, in particolare nel regime 41-bis.
- Per i detenuti sottoposti a regime differenziato le amministrazioni possono imporre divieti o condizioni più rigorose sull'introduzione e l'uso di supporti e dispositivi tecnologici quando sussistono rischi concreti di comunicazioni illecite o manomissioni.
- La presenza del contrassegno SIAE sul supporto non sostituisce i controlli di sicurezza necessari: il marchio attesta solo la regolarità del diritto d'autore, non il contenuto o la sicurezza tecnica del supporto.
- Il giudice, nel sindacare una scelta amministrativa restrittiva, deve valutare se consentire l'uso comporterebbe oneri o adempimenti per l'Amministrazione penitenziaria tali da essere "inesigibili"; se sì, il divieto può ritenersi legittimo.
- Le autorizzazioni amministrative (direttore d'istituto, protocolli, circolari) che disciplinano l'uso di dispositivi possono essere legittime se adeguatamente motivate e proporzionate in relazione al rischio e alle risorse disponibili.
- In concreto si possono prevedere misure intermedie: autorizzazioni condizionate (es. dispositivi resi sicuri dalla direzione, controllo preventivo dei contenuti, uso limitato a orari sorvegliati) piuttosto che divieti assoluti, purché efficaci e compatibili con la sicurezza.
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