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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29099/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Presta aveva impugnato il diniego di autorizzazione ad acquistare e detenere, nella camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore mentre era sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto potesse ledere il diritto al trattamento rieducativo e ai "piccoli gesti di normalità". Il Ministero ha ricorso in Cassazione sostenendo che la decisione sindacava discrezionalità amministrativa e le esigenze di sicurezza proprie del regime 41-bis, richiamando norme regolamentari e circolari che limitano l'uso di apparecchiature tecnologiche, e rilevando che il contrassegno SIAE non è idoneo a garantire la sicurezza sul contenuto o sulla manomissione dei dispositivi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che l'uso di CD non è vietato assolutamente ma va bilanciato con le esigenze di controllo e sicurezza del regime 41-bis; il Tribunale dovrà motivare ulteriormente verificando se consentire i CD comporti adempimenti "inesigibili" per l'Amministrazione (controlli tecnici, messa in sicurezza dei dispositivi, risorse umane e materiali) e se il divieto sia ragionevole e proporzionato nello specifico caso concreto. La Corte ha inoltre escluso che il contrassegno SIAE possa sostituire i necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui lettori.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354

    Fondamentale per giustificare limitazioni al trattamento intramurario: il regime differenziato legittima restrizioni per impedire comunicazioni illecite e la continuazione di legami criminali; autorizzazioni devono garantire la sicurezza.

  • art. 35-bis, Ord. pen.

    Richiamato dal Ministero per sostenere l'esistenza di competenze amministrative e limiti organizzativi nella gestione degli istituti penitenziari.

  • art. 69, Ord. pen.

    Menziionato a supporto dell'argomento secondo cui alcune materie (beni e strumenti ammessi) sono riservate a regolamentazione amministrativa e possono essere limitate per ragioni di sicurezza.

  • art. 40 reg. es. Ord. pen.

    art. 40 reg. es. Ord. pen.

    Norma regolamentare che limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore; utilizzata per sostenere la legittimità delle restrizioni amministrative.

  • art. 14 reg. es. Ord. pen.

    art. 14 reg. es. Ord. pen.

    Richiamato relativamente alla disciplina degli strumenti tecnologici e alle competenze organizzative interne all'istituto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la compressione del motivo di ricorso in Cassazione (sintesi ai fini motivazionali).

  • Circolare dipartimentale sui reparti ex art. 41-bis

    Predispone regole più restrittive per i reparti 41-bis, ammettendo solo apparecchi forniti dall'Amministrazione e limitando l'uso di dispositivi personali.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto a "piccoli gesti di normalità" (es. ascoltare musica) non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza, in particolare nel regime 41-bis.
  • Per i detenuti sottoposti a regime differenziato le amministrazioni possono imporre divieti o condizioni più rigorose sull'introduzione e l'uso di supporti e dispositivi tecnologici quando sussistono rischi concreti di comunicazioni illecite o manomissioni.
  • La presenza del contrassegno SIAE sul supporto non sostituisce i controlli di sicurezza necessari: il marchio attesta solo la regolarità del diritto d'autore, non il contenuto o la sicurezza tecnica del supporto.
  • Il giudice, nel sindacare una scelta amministrativa restrittiva, deve valutare se consentire l'uso comporterebbe oneri o adempimenti per l'Amministrazione penitenziaria tali da essere "inesigibili"; se sì, il divieto può ritenersi legittimo.
  • Le autorizzazioni amministrative (direttore d'istituto, protocolli, circolari) che disciplinano l'uso di dispositivi possono essere legittime se adeguatamente motivate e proporzionate in relazione al rischio e alle risorse disponibili.
  • In concreto si possono prevedere misure intermedie: autorizzazioni condizionate (es. dispositivi resi sicuri dalla direzione, controllo preventivo dei contenuti, uso limitato a orari sorvegliati) piuttosto che divieti assoluti, purché efficaci e compatibili con la sicurezza.

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