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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20274/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un professionista per ottenere il pagamento di compensi asseritamente maturati per assistenza resa in relazione all'acquisto all'asta di un immobile. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che era stato pattuito un compenso omnicomprensivo di 500 euro, già integralmente versato. Il Tribunale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo provata sia l'attività svolta sia la pattuizione del compenso forfettario e il suo pagamento. In cassazione il professionista ha dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe deciso sulla base della deposizione, ritenuta scarna e inattendibile, del teste indicato nei gradi di merito. La parte controricorrente ha eccepito inoltre: mancanza della procura speciale per il giudizio di cassazione; mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata con relata e degli atti/documenti posti a fondamento del ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

La decisione

La Corte ha esaminato e respinto le eccezioni preliminari: ha ritenuto esistente e regolarmente depositata la procura speciale per il giudizio di cassazione, nonostante l'erronea indicazione nel ricorso circa il suo rilascio a margine del ricorso per decreto ingiuntivo; ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché dagli atti risultava il deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica. Nel merito, il motivo ex art. 116 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare la valutazione della prova testimoniale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La memoria depositata non ha introdotto argomenti nuovi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso una specifica regola di valutazione; non è invece censurabile come violazione di legge il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo è infondato quando dagli atti risulta il regolare deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica e degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è consentito solo nei rigorosi limiti oggi previsti dalla norma, non potendo essere trasformato in una rivalutazione del merito della prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità si fondava sull'asserita assenza della procura speciale per il giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti che il giudice di merito abbia applicato alla prova una regola legale diversa dal prudente apprezzamento; se la censura riguarda solo il modo in cui la prova è stata ponderata, il motivo è inammissibile in cassazione.
  • La valutazione della credibilità e dell'attendibilità di una testimonianza appartiene al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale denunciabile nei casi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Le eccezioni processuali relative alla procura speciale e al deposito degli atti possono essere superate dall'esame diretto del fascicolo quando il vizio denunciato è di natura processuale e gli atti mostrano il corretto adempimento degli oneri richiesti.
  • La riproposizione nella memoria di argomenti già svolti nel ricorso, senza apportare elementi nuovi, non incide sull'esito del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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